Nessuna posizione di garanzia per chi nutre una colonia felina randagia (Cass. pen. Sez. I n. 27109 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, su base volontaria, si occupa del foraggiamento di una colonia felina randagia non può qualificarsi come detentore, anche solo materiale e di fatto, degli animali e, quindi, non è gravato di alcuna posizione di garanzia agli effetti dell’art. 40 cpv. cod. pen. rispetto al reato di cui all’art. 674 cod. pen., perché i gatti che compongono la colonia vivono in libertà e la sorgente del pericolo non ricade nella sua sfera di signoria (ad impossibilia nemo tenetur). La contravvenzione di getto o versamento di cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone, nella prima ipotesi, esige che la condotta si realizzi in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso: ove l’istruttoria accerti che le deiezioni si sono depositate in un giardino privato tout court, difetta un elemento costitutivo del reato, rilevabile d’ufficio, con annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Il Fatto

Il Tribunale ha assolto l’imputata dalla contravvenzione di inosservanza di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità, emessa per vietare il deposito di residui alimentari destinati ad animali randagi, perché il fatto non costituisce reato. Ha invece dichiarato la stessa colpevole del reato di cui all’art. 674 cod. pen., per avere, somministrando cibo ai felini randagi lungo una via del centro abitato, provocato il versamento di deiezioni e l’abbandono di scarti di cibo e acqua stagnante, atti a molestare i residenti. La condanna, con pena non sospesa, è stata pronunciata riconoscendo in capo all’imputata una posizione di garanzia derivante dall’accudimento degli animali.

La ricorrente ha impugnato sia il capo assolutorio — invocando la formula più ampiamente liberatoria perché il fatto non sussiste — sia il capo di condanna, contestando la configurabilità della posizione di garanzia, l’ambientazione del reato, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, il diniego della sospensione condizionale della pena e la condanna alle spese della parte civile.

La Motivazione della Corte

La Corte riconosce anzitutto l’interesse dell’imputato a impugnare il capo proscioglitivo reso con formula di diritto, poiché il dispositivo più ampiamente liberatorio produce gli effetti favorevoli previsti dagli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. nei giudizi civili, amministrativi e disciplinari. Il motivo, tuttavia, è inammissibile per genericità: la ricorrente non ha confrontato i rilievi astratti con il contenuto concreto dell’ordinanza sindacale, che fa salva la somministrazione di cibo alle colonie feline in luoghi privati, per il tempo necessario al nutrimento e con immediata pulizia. Il provvedimento risulta quindi legalmente dato e non manifestamente illegittimo, con rettifica della formula assolutoria.

Sul capo di condanna la Corte ricostruisce la struttura dell’art. 674 cod. pen.: contravvenzione di pericolo, collocata a tutela dell’incolumità pubblica, la cui prima ipotesi consiste nel gettare o versare cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone. L’ambientazione è tassativa e ammette solo il luogo di pubblico transito o il luogo privato di comune o altrui uso, nozione che presuppone una legittima facoltà di accesso facente capo a un soggetto diverso dall’agente.

Il Tribunale ha accertato che le deiezioni si depositavano non sulla pubblica via, come contestato, ma nel giardino privato della parte civile. Viene così meno un elemento costitutivo del reato, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Identico esito sul piano della posizione di garanzia. L’indirizzo che ammette la configurabilità omissiva impropria del getto pericoloso di cose si è formato in contesti produttivo-industriali, dove il garante ha il potere giuridico di governare la fonte del pericolo. Nei fatti commessi in ambito privatistico occorre una relazione qualificata di custodia o di detenzione riferibile all’agente. Chi si prende cura di una colonia felina non diviene detentore degli animali, che per definizione di legge n. 281 del 14.08.1991 e della legge regione Calabria n. 45 del 03.10.2023 «vivono in libertà», né dispone dei poteri per impedire che il gruppo realizzi condotte moleste. La giurisprudenza formatasi sui cani non è estensibile ai felini, non pericolosi agli effetti dell’art. 672 cod. pen.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe i motivi terzo, quarto e quinto. La sentenza è annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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