Affidamento in prova: avere un lavoro non basta senza una seria revisione critica del passato (Cass. pen. Sez. I n. 14443 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale a soggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriori elementi dai quali desumere l’avvio di un serio e affidabile processo di revisione critica. (Rv. 289803-01)
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di due anni, tre mesi e venti giorni di reclusione per truffa, sostituzione di persona, sequestro di persona, lesioni e rapina, con carichi pendenti per ricettazione e sostituzione di persona, era stato ammesso alla detenzione domiciliare nell’ottobre 2024. In quella stessa ordinanza il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva valutato negativamente la concedibilità dell’affidamento in prova, sulla base della relazione dell’U.E.P.E. Successivamente il Magistrato di sorveglianza aveva respinto un’analoga istanza, autorizzando però sette ore libere al giorno per l’attività lavorativa.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la nuova richiesta di affidamento in prova, ritenendo che non vi fossero motivi per rivedere la precedente decisione, osservando che il recente cambio di domicilio a seguito di sfratto confermava le conclusioni negative e che occorreva una prova di adesione alle prescrizioni. Il difensore ha proposto ricorso per motivazione apparente: il Tribunale avrebbe ignorato il percorso svolto in detenzione domiciliare, la condotta regolare, il rispetto delle prescrizioni e lo svolgimento di un’attività lavorativa. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Dagli atti risulta che l’ordinanza dell’ottobre 2024 aveva stigmatizzato la considerevole pericolosità sociale del condannato, per i numerosi reati contro il patrimonio commessi in diverse città e per il fatto che i reati in espiazione erano stati commessi ai danni del suo difensore di fiducia; la relazione dell’U.E.P.E. lo aveva descritto come distaccato dalle proprie vicende giudiziarie, in negazione, autocentrato e privo di interesse per le vittime, senza alcuna rielaborazione della propria vicenda.
A partire da questo dato, l’ordinanza impugnata registra senza irragionevolezza l’assenza di elementi nuovi. Essa applica correttamente il principio di gradualità del trattamento penitenziario: il Tribunale di sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi, può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni (Sez. 1, n. 30065 del 2025; Sez. 1, n. 22443 del 2019; Sez. 1, n. 27264 del 2015).
L’elemento nuovo indicato dalla difesa, lo svolgimento di un lavoro stabile senza violazioni delle prescrizioni, non intacca le ragioni sostanziali della decisione ed elude il tema della revisione critica dei comportamenti pregressi. La valutazione deve riguardare la condotta complessiva del condannato, per verificare se l’azione rieducativa abbia prodotto almeno l’avvio di una revisione critica della vita precedente e consenta una prognosi ragionevole di conformazione alle prescrizioni della misura più ampia. Come la mancanza di un lavoro non è condizione ostativa all’affidamento (Sez. 1, n. 1023 del 2019; Sez. 1, n. 14003 del 2024), simmetricamente l’attività lavorativa è uno degli elementi del giudizio prognostico, ma da sola non basta se non emergono segni di un serio e affidabile processo di revisione critica, tanto più a fronte di una recente decisione sfavorevole fondata sui risultati negativi dell’osservazione della personalità.
Il ricorso, fondato su un aspetto già esaminato e disatteso dal giudice di merito con motivazione non apparente, è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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