Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e genericità delle censure (Cass. pen. Sez. VII n. 32553 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi proposti siano manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in sede di legittimità. La censura che proponga una lettura alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, è generica e non consente il sindacato di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva è congruamente motivato quando si fonda sulle modalità del fatto e sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti specifici dell’imputato.
Il Fatto
La sentenza della Corte Appello di Palermo del 30.10.2024 aveva confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di detenzione illecita, escludendo le circostanze attenuanti generiche e negando la sostituzione della pena detentiva.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo relativo al vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità, il secondo alla violazione di legge e al vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, il terzo al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego della sanzione sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che tutti i motivi sono non consentiti in quanto manifestamente infondati e reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese.
Il primo motivo, incentrato sull’assenza di positivo riconoscimento fotografico da parte del presunto acquirente e sulla valorizzazione del riconoscimento del verbalizzante, non tiene conto che la Corte territoriale aveva ritenuto non contestabile la riconducibilità delle condotte al ricorrente, riconosciuto anche in ragione del motociclo nella sua disponibilità e della consapevolezza che questi ha un fratello gemello.
La censura, osserva la Corte, si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità, ed è caratterizzata da evidente genericità nella formulazione, in assenza di confronto con la motivazione impugnata. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019; Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014; Sez. 3 n. 18521 dell’11.01.2018; Sez. 5 n. 15041 del 24.10.2018; Sez. 4 n. 1219 del 14.09.2017; Sez. 5 n. 48050 del 02.07.2019).
Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia reso congrua e adeguata motivazione sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche sia in ordine al diniego della sanzione sostitutiva, fondati sulle modalità del fatto e sulla capacità a delinquere dell’imputato, gravato da plurimi precedenti specifici che giustificano una prognosi negativa di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con l’eventuale misura alternativa.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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