Misure di sicurezza, pericolosità attuale e inabilità al lavoro (Cass. pen. Sez. I n. 27119 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione o della proroga di una misura di sicurezza, la pericolosità sociale consiste nella probabilità che il soggetto commetta nuovi reati e va accertata, ai sensi degli artt. 203 e 133 cod. pen., con valutazione complessiva della personalità, della capacità criminale, della condotta antecedente e successiva e delle condizioni individuali, familiari e sociali. L’accertamento non può arrestarsi alla gravità dei fatti di condanna, ma deve estendersi ai fatti successivi, al comportamento in esecuzione di pena, alle relazioni trattamentali e a ogni ulteriore elemento idoneo a fondare il giudizio prognostico di recidiva. La dichiarata inabilità permanente al lavoro non rende automaticamente incompatibile la misura della casa di lavoro, poiché questa non presuppone lo svolgimento di prestazioni lavorative secondo schemi rigidi, ma implica un percorso di osservazione, controllo e trattamento modulato sulle residue capacità dell’interessato. Il difetto di approfondimento medico-legale non è decisivo quando la prospettazione difensiva non indichi un profilo clinico incidente sulla possibilità di esecuzione della misura.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con ordinanza del 25 novembre 2025, ha rigettato l’appello proposto da un internato in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Udine, l’11 giugno 2025, aveva prorogato per un anno la misura di sicurezza della casa di lavoro, con termine al 24 giugno 2026.

Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo sei motivi: la confusione tra pericolosità storica e attuale; il vizio di motivazione per relationem, cumulativa e tautologica; il fondamento del giudizio su condotte di terzi; l’omessa valutazione delle condizioni di salute e dell’incompatibilità con la misura; il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; la violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, attinenti al giudizio di persistente pericolosità e alla struttura della motivazione, e li dichiara infondati. Richiama il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento della pericolosità attuale deve estendersi ai fatti successivi, al comportamento tenuto durante l’esecuzione, alle relazioni trattamentali e a ogni elemento idoneo a fondare il giudizio prognostico di recidiva, citando Sez. 3 n. 6596 del 23.01.2023, Sez. 1 n. 8242 del 27.11.2018 e Sez. 1 n. 24179 del 19.05.2010.

Il Tribunale, osserva la Corte, ha fondato il giudizio su una pluralità di indici convergenti e non sulla sola risalenza delle condanne. Ha valorizzato il percorso criminale, il ruolo direttivo in fattispecie associative di cui all’art. 416-bis cod. pen. sino al 2007, la posizione apicale nel sodalizio, la mancata dissociazione, la permanenza dei legami anche economici e la condotta intramuraria recente, segnata da un episodio disciplinare del 6 ottobre 2025 con applicazione della sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. Il decorso del tempo risulta superato mediante elementi recenti e specifici, così escludendo la confusione tra pericolosità storica e attuale.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, il provvedimento non si è limitato a riprodurre atti esterni, ma ha selezionato e coordinato le risultanze ritenute decisive, spiegandone il valore sintomatico. I riferimenti ai familiari non costituiscono autonomo fondamento della misura, ma elementi del contesto relazionale e ambientale, inseriti in una valutazione centrata sulla posizione personale del ricorrente. Le doglianze si risolvono in una diversa lettura del compendio, non consentita in sede di legittimità.

Il quarto e il quinto motivo, connessi alle condizioni di salute, sono infondati. La difesa non deduce una concreta incompatibilità con l’internamento in sé, né omissioni terapeutiche o aggravamenti riconducibili alla misura. La Corte afferma che la casa di lavoro conserva funzione trattamentale, ma il riferimento al lavoro non va inteso in senso meccanico: l’eventuale attività costituisce uno degli strumenti della risocializzazione e deve essere conformata alle condizioni personali e sanitarie. L’inabilità al lavoro rileva come dato di modulazione del programma, non come causa automatica di incompatibilità. Richiama il principio risalente di Sez. 2 n. 2360 del 06.11.1973. Il mancato approfondimento medico-legale non è decisivo, non potendo i poteri officiosi essere invocati in modo esplorativo.

Infine, il sesto motivo è infondato: il Tribunale ha implicitamente escluso l’adeguatezza di misure meno afflittive, come la libertà vigilata, facendo leva sull’intensità della pericolosità e sugli altri indici. Il rigetto comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *