Prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 28190 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di appello confermi una condanna pronunciata dopo la maturazione del termine massimo di prescrizione, il vizio non è sanato dalla pronuncia di secondo grado. Il giudice di legittimità deve verificare d’ufficio la causa estintiva con riferimento al momento della sentenza di primo grado, sottraendo dal termine massimo le sole cause di sospensione effettivamente ravvisabili. Maturata la prescrizione prima di quella decisione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., restando assorbite le doglianze sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15.01.2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi il 19.06.2025 per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 309/1990, commesso il 26.09.2017.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo denunciava la violazione di legge per non avere la Corte territoriale rilevato la prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado: esclusa la recidiva, il termine massimo di anni sette e mesi sei era già decorso il 26.03.2025. Gli altri motivi investivano l’elemento soggettivo, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha concentrato l’esame sul primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Il percorso argomentativo muove da un dato processuale incontestato: il termine massimo di prescrizione, in assenza di cause di sospensione che nel caso di specie non sono ravvisabili, è pari ad anni sette e mesi sei.
La Corte ha quindi verificato il momento di maturazione del termine avuto riguardo alla data del commesso reato e lo ha collocato al 26.03.2025. Tale scadenza precede la sentenza di primo grado, intervenuta il 19.06.2025. Il reato era dunque già estinto quando il Tribunale ha pronunciato la condanna.
La conseguenza è duplice. Sul piano processuale, il vizio rilevato non riguarda la sola sentenza di appello: la prescrizione era maturata prima della decisione di primo grado e la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararla, essendo stata la questione già prospettata con memoria difensiva. Sul piano dell’oggetto del giudizio di legittimità, l’accertamento della causa estintiva rende superfluo l’esame delle censure relative alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La pronuncia non richiede nuovo giudizio di merito, poiché la causa estintiva preclude in radice ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza dell’imputazione.
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Nota della Redazione
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