Bancarotta da operazioni dolose: il concorso dell’estraneo esige prova rigorosa del dolo (Cass. pen. Sez. 5 n. 12223 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà delle singole operazioni e dalla prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, non essendo necessaria la volontà di causare un danno ai creditori. Quando si procede per il concorso dell’estraneo nel reato commesso dall’amministratore della fallita, la giurisprudenza pretende una motivazione rigorosa sullo stato di consapevolezza dell’extraneus in ordine alla capacità delle operazioni dolose di essere determinative per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società. Non può chiedersi a una parte contrattuale che, nell’esplicazione della propria libertà di impresa, persegua i propri interessi di valutare approfonditamente la condotta degli amministratori dell’altra impresa; la prova del dolo può ritenersi raggiunta solo in presenza di elementi particolarmente significativi che dimostrino in maniera evidente la consapevolezza dell’estraneo della capacità delle operazioni concluse con l’intraneo di essere determinative dello stato di dissesto e del fallimento della controparte.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino riformava la sentenza di primo grado, assolvendo due imputati dal reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose perché il fatto non costituisce reato. Agli imputati — dipendenti di un istituto di credito — era contestato di aver concorso, da estranei, con l’amministratore di una società poi fallita, a cagionarne il dissesto mediante la stipula di un mutuo fondiario, il cui importo era stato impiegato per pagare creditori di una precedente società, tra cui la stessa banca.
Avverso la sentenza assolutoria, il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione deducendo, con quattro motivi, il vizio di motivazione sotto diversi profili: l’illogicità dell’esclusione del dolo basata sul fine di tutelare gli interessi della banca; la contraddittorietà tra l’esclusione del contributo causale e la formula assolutoria adottata; il mancato confronto con la ricostruzione del primo giudice; l’assenza della motivazione “rafforzata” richiesta in caso di riforma assolutoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, evidenziando che il giudice di appello aveva assolto gli imputati ritenendo non raggiunta la prova certa dell’elemento soggettivo. La Corte territoriale aveva valorizzato elementi quali la realizzazione dell’operazione circa cinque anni prima del fallimento, il parere favorevole di quattro organi interni della banca, l’assenza di rilievi ispettivi della Banca d’Italia e la circostanza che l’operazione fosse stata “spinta” dalla controparte sulla base di documenti contabili e di un piano industriale.
Con riferimento al profilo della prevedibilità del dissesto, la motivazione non è stata ritenuta illogica: non può richiedersi a una parte contrattuale, che persegua i propri interessi nell’esercizio della libertà di impresa, una valutazione approfondita della condotta degli amministratori dell’altra impresa e delle future conseguenze dell’operazione sulla controparte. In tali casi, la prova del dolo dell’estraneo può ritenersi raggiunta solo in presenza di elementi particolarmente significativi che dimostrino in modo evidente la consapevolezza della capacità delle operazioni concluse con l’intraneo di essere determinative per il dissesto e il fallimento.
Quanto alla dedotta sovrapposizione tra piano oggettivo del concorso e piano dell’elemento psicologico, la Corte ha chiarito che il giudice di merito si era limitato a valutare la condotta — la stipula del solo contratto di mutuo — per inferirne l’arduità di desumere l’elemento soggettivo del reato da quella sola circostanza. Infine, con riguardo al dedotto obbligo di motivazione “rafforzata” in caso di riforma assolutoria, la sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata, avendo il giudice di appello esposto puntualmente le ragioni della difforme decisione, fondata non su una diversa ricostruzione fattuale ma sulla ritenuta insufficienza degli elementi a dimostrare la consapevolezza degli imputati.
Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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