Sequestro per equivalente nei reati tributari e provenienza lecita del denaro (Cass. pen. Sez. III n. 27304 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari il sequestro preventivo per equivalente sui beni dell’autore del reato non richiede la dimostrazione della derivazione del bene dal reato e prescinde dalla provenienza lecita del denaro, operando come modalità di apprensione alternativa e surrogatoria rispetto a quella diretta, con funzione ripristinatoria e componente sanzionatoria. È sufficiente l’impossibilità di eseguire il sequestro in via diretta sui beni della società. In tema di misure cautelari reali, la motivazione sul pericolo di dispersione non può esaurirsi nell’insufficienza patrimoniale, ma questa costituisce un elemento potenzialmente indiziante da valutare unitamente alla condotta e alla personalità dell’indagato. Il controllo di legittimità è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, restando esclusa l’illogicità manifesta della motivazione.

Il Fatto

La Guardia di finanza sequestrava d’urgenza, presso l’abitazione del ricorrente, la somma di euro 144.300,00 in contanti; il sequestro era convalidato e poi disposto per equivalente in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord rigettava l’istanza di dissequestro e il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 14 ottobre 2025, respingeva l’appello cautelare.

Il ricorrente impugnava per cassazione con due motivi: l’assenza di motivazione sul pericolo di dispersione e l’omessa motivazione sulla provenienza lecita della somma, che egli riconduceva alla vendita di un ristorante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del Tribunale del riesame: la società di cui il ricorrente era legale rappresentante operava come intermediaria di manodopera, procurando lavoratori assunti da società “serbatoio” costituite nella medesima data, con il medesimo notaio e il medesimo consulente tributario. Tali società emettevano fatture solo verso l’intermediaria, non avevano patrimonio né reddito e i loro amministratori erano nullatenenti. Il subappalto era dunque lo strumento per rendere imponibili ai fini IVA fatture che dissimulavano una mera somministrazione di manodopera.

Sul secondo motivo la Corte è netta: l’eventuale provenienza lecita del denaro non rileva nel sequestro per equivalente, perché si “salta” la derivazione tra bene e reato per chiudere il sistema di apprensione del profitto. Il sequestro prima, la confisca per equivalente poi, costituiscono una modalità di apprensione alternativa e surrogatoria a quella diretta, con funzione ripristinatoria e componente sanzionatoria. Nei reati tributari è sufficiente l’impossibilità del sequestro diretto sui beni della società. L’omessa motivazione sul punto è quindi irrilevante.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui nel sequestro preventivo è pur sempre necessaria la motivazione sul pericolo, da rapportare alle ragioni che giustificano l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca. Tale motivazione non può esaurirsi nell’insufficienza patrimoniale, che non coincide con il presupposto del sequestro conservativo. Tuttavia l’insufficienza patrimoniale resta un elemento potenzialmente indiziante del pericolo, da valutare con altri elementi di contesto, quali la condotta e la personalità dell’indagato.

L’ordinanza impugnata risulta coerente con tali principi: dà conto del disegno fraudolento, del lungo periodo di evasione, dell’assenza di condotte riparatorie e dell’assenza di beni in capo alla società e al ricorrente. Le censure difensive attengono piuttosto all’insufficienza della motivazione che alla sua inesistenza. Il controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge e non si estende all’illogicità manifesta. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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