Inammissibile il ricorso non rileva la prescrizione maturata dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 12955 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione ne determina l’inammissibilità e impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Ne consegue che il giudice di legittimità non può rilevare né dichiarare le cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata. Ai fini della verifica del termine prescrizionale si applicano i criteri di cui agli artt. 157 e 159 cod. pen., computando la sospensione per il periodo corrispondente.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano congiuntamente la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, in parziale riforma, aveva confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capo A).

Proponevano due motivi comuni: violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione dei reati contestati e violazione di legge in relazione all’affermazione della penale responsabilità. La questione centrale era stabilire se la prescrizione, maturata in data 11/07/2024, potesse essere rilevata d’ufficio in Cassazione o fosse preclusa dall’esito del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto il primo motivo, incentrato sulla mancata dichiarazione di estinzione dei reati contestati. Ha ricostruito i termini con riferimento ai criteri previsti dall’art. 159 cod. pen.: la data di commissione dei reati è fissata al 05/04/2016; il termine prescrizionale ordinario è di anni sei, aumentato di un quarto della pena massima per complessivi anni sette mesi sei.

La Corte ha poi computato i periodi di sospensione dei termini verificatisi nel corso del giudizio, pari complessivamente a 280 giorni: 209 giorni dal 20/03/2018 al 15/10/2018 su richiesta delle parti; 60 giorni dal 09/04/2019 al 08/10/2019 per legittimo impedimento del difensore; 11 giorni dall’11/12/2020 al 22/12/2020 su richiesta delle parti. Ha quindi concluso che il termine prescrizionale massimo è maturato in data 11/07/2024, ossia dopo la decisione di secondo grado intervenuta il 22/05/2024.

Il motivo è stato tuttavia dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quale la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266).

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il vizio censurabile è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Ha escluso che la motivazione impugnata presenti un vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606 cod. proc. pen..

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili, le cui conclusioni sono pervenute tardivamente nel mancato rispetto dei 15 giorni liberi antecedenti l’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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