La Cassazione nel giudizio esecutivo sindaca solo il rispetto della logica (Cass. pen. Sez. I n. 3406 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, la verifica della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. va condotta sulla base di indicatori oggettivi e soggettivi, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Il giudice dell’esecuzione deve accertare se l’istante si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle linee essenziali, i reati giudicati con distinte sentenze. Il controllo di legittimità si arresta alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. Non ricorrono le condizioni dell’art. 618 cod. proc. pen. per la rimessione alle Sezioni Unite quando la questione proposta non integra un contrasto attuale di giurisprudenza.

Il Fatto

Un condannato, con atto rivolto alla Corte di assise di appello di Caltanissetta in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione in relazione a reati oggetto di più sentenze irrevocabili, pronunciate tra il 2002 e il 2010 dalla stessa Corte e dalla Corte di appello di Ancona.

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con ordinanza del 04.06.2024. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi e deducendo violazioni degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse valutato gli elementi rivelatori di un medesimo disegno criminoso tra tutti i reati indicati. Il Procuratore generale ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite sulla individuazione di un limite temporale oltre il quale escludere di norma l’elemento soggettivo del reato continuato; in subordine, l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha giudicato tutte le censure infondate, esaminando congiuntamente i motivi. Il Collegio ha richiamato i consolidati principi in materia di continuazione, verificando se il giudice dell’esecuzione avesse compiuto correttamente le valutazioni finalizzate a stabilire la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Il percorso argomentativo si fonda su indicatori tipici: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Su questa base va accertato se l’istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze. La Corte richiama sul punto Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017, Sez. I n. 15955 del 08/01/2016 e Sez. I n. 11564 del 13/11/2012.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione nel negare un vincolo unitario della continuazione, totale o parziale. L’ordinanza, pur tenendo conto delle caratteristiche dei reati, ha evidenziato in modo adeguato e non illogico gli elementi che escludono un disegno criminoso più ampio rispetto a quelli parziali già riconosciuti.

Il provvedimento supera dunque il vaglio di legittimità. Il sindacato della Cassazione deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali, non potendo spingersi al riesame del merito.

Quanto alla richiesta del Procuratore generale, la Corte esclude la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 618 cod. proc. pen. per la rimessione alle Sezioni Unite. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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