Peculato del commissario liquidatore e qualifica di pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 2 n. 17851 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario liquidatore di società cooperativa riveste, per espressa previsione dell’art. 199, primo comma, R.D. n. 267 del 1942, la qualifica di pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle proprie funzioni. Ne deriva che le condotte di appropriazione di somme sociali da lui compiute integrano il delitto di peculato ex art. 314, primo comma, cod. pen. È onere dell’imputato che invochi una ricostruzione alternativa dei fatti offrirne una effettivamente plausibile, non essendo sufficiente una mera congettura. L’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello personalmente all’imputato detenuto è deducibile solo se non risulti eseguita in mani proprie presso il luogo di detenzione. È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con il percorso argomentativo della decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a diversi reati, rideterminando la pena per il residuo delitto di peculato avente ad oggetto un assegno circolare di euro 5.300, tratto dal conto corrente della cooperativa della quale l’imputato era commissario liquidatore. Il giudice di secondo grado aveva altresì ridotto le pene accessorie e la confisca del profitto fino alla somma di euro 9.305,59.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello personalmente all’imputato detenuto; la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per una pretesa inversione dell’onere della prova; l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, stante la presunta assenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale in capo al commissario liquidatore.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente annullato senza rinvio una precedente sentenza di appello per omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha emesso la nuova sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, la Cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, poiché dagli atti, il cui esame è consentito in presenza di una dedotta violazione di legge processuale, è emerso che l’imputato aveva ricevuto personalmente la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in mani proprie presso la Casa di reclusione di Rebibbia, in data 12 maggio 2025. L’esame diretto degli atti era stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42792 del 2001).
Sul secondo motivo, la Corte ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a reiterare in modo generico doglianze già devolute in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza instaurare un confronto critico con la motivazione. La giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 15897 del 2025) distingue la specificità “intrinseca” da quella “estrinseca”, entrambe necessarie per l’ammissibilità dei motivi. Il giudice di appello aveva correttamente valorizzato gli elementi di prova — l’unica abilitazione ad operare sul conto, l’emissione dell’assegno in favore dell’imputato, l’assenza di spiegazioni alternative — applicando la regola di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 10093 del 2019).
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza di appello si poneva in rapporto di doppia conforme con quella di primo grado, con la conseguenza che le due decisioni andavano lette congiuntamente. Sul punto della qualifica soggettiva, la Corte territoriale aveva legittimamente rinviato alla motivazione del Tribunale, che aveva diffusamente esaminato il tema. La qualifica di pubblico ufficiale del commissario liquidatore era stata espressamente riconosciuta dall’art. 199, primo comma, R.D. n. 267 del 1942, in conformità a consolidata giurisprudenza (Sez. 6, n. 18732 del 2008). La doglianza, oltre a interrompere la catena devolutiva con conseguente inammissibilità ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., risultava manifestamente infondata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 2000).
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Nota della Redazione
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