Restrizioni visite familiari detenuto ai domiciliari autonome limitazioni libertà personale (Cass. pen. Sez. II n. 27303 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le restrizioni che contribuiscono ad inasprire il grado di afflittività della misura cautelare costituiscono esse stesse restrizioni alla libertà personale e, come tali, sono suscettibili di autonomo controllo giurisdizionale anche in sede di legittimità. Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, non è mera modalità accessoria, ma prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva. Ne consegue che le limitazioni imposte alle visite dei congiunti, quando risultino prive di giustificazione nella parte motiva, devono essere annullate con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a quattro ipotesi di reato di cui all’art. 318 cod. pen., in virtù di ordinanza del giudice per le indagini preliminari, confermata dal Tribunale del riesame, la cui decisione era stata annullata con rinvio dalla sesta sezione penale di questa Corte. Nelle more, la difesa chiedeva l’autorizzazione alle visite della madre ottuagenaria del ricorrente e il giudice rigettava l’istanza per esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento della prova.
Emesso il decreto di giudizio immediato, il Tribunale del riesame accoglieva l’appello della difesa, escludendo un concreto pericolo di inquinamento probatorio, ma limitava i contatti con la madre a tre giorni la settimana, per due ore ogni incontro. Avverso tale ordinanza la difesa ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per irragionevolezza della limitazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui le restrizioni che contribuiscono ad inasprire il grado di afflittività della misura cautelare debbono essere considerate esse stesse restrizioni alla libertà personale e, come tali, suscettibili di autonomo controllo giurisdizionale, anche di secondo grado e poi di legittimità (Sez. U. n. 24 del 03.12.1996, Rv. 206465; Sez. 6 n. 17950 del 04.04.2013, Rv. 255136).
Da tale premessa deriva che anche il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, ha una propria autonomia: non si tratta di mera modalità accessoria, ma di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva, controllabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 20380 del 07.03.2017, Rv. 270026; Sez. 6 n. 21296 del 12.05.2009, Rv. 243678; Sez. 3 n. 51573 del 06.12.2023, Rv. 285629).
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva espressamente riconosciuto che, essendosi ormai concluse le indagini ed emesso decreto di giudizio immediato, non emergeva un concreto pericolo di inquinamento probatorio ricollegato al rapporto madre-figlio, non essendo mai emersa dalle indagini la figura della madre del ricorrente.
Non si conciliano, pertanto, con tali affermazioni le limitazioni poste dal dispositivo dell’ordinanza impugnata, peraltro senza alcuna giustificazione nella parte motiva. L’ordinanza è dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio, con la conseguente conclusione processuale che il Tribunale dovrà rivalutare il punto alla luce del principio affermato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.