Patteggiamento, ricorso inammissibile per mancata verifica dell’art. 129 cod. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 27367 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Restano così esclusi i vizi attinenti alla motivazione sulla mancanza di cause di proscioglimento. Il thema decidendum è circoscritto all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Il Fatto
Con sentenza del 3 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena ridotta di un terzo per la scelta del rito, in relazione a reati di ricettazione, porto di armi, rissa, danneggiamento e accensioni ed esplosioni pericolose.
L’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata indicazione di cause idonee a giustificare il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso verte su motivo non consentito. A norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
È dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione in merito alla mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. Il perimetro di impugnabilità è tassativo e non ammette interpretazioni estensive.
In tal senso la Corte richiama la condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Vengono citate, in tal senso, Sez. F n. 28742 del 2020, Sez. 6 n. 1032 del 2019 e Sez. 2 n. 4727 del 2018.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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