Nuova istanza executivis possibile con nuovi elementi dedotti (Cass. pen. Sez. 1 n. 9251 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., disposta ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., configura una preclusione allo stato degli atti che non opera qualora la nuova domanda si fondi su fatti o questioni non dedotti nella precedente istanza e non esaminati dal giudice. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, è tenuto a valutare tali nuovi elementi, anche solo per dichiararli irrilevanti, dovendosi escludere ogni decisione implicita quando manchi qualsiasi riferimento, anche indiretto, agli stessi.
Il Fatto
Il condannato aveva proposto una nuova istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati fallimentari per i quali era stata pronunciata condanna irrevocabile, suddivisi in due gruppi societari. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo che essa costituisse la mera riproposizione di analoga richiesta respinta nel novembre 2022.
Il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato esclusivamente la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a uno dei reati, escludendo che essa potesse assumere rilievo ai fini dell’invocato istituto. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per travisamento, lamentando l’omesso esame dei nuovi elementi fattuali e probatori introdotti con la nuova istanza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ricordando che l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la nuova istanza depositata nell’ottobre 2025 non era limitata al richiamo della sentenza di prescrizione, ma indicava espressamente le sommarie informazioni testimoniali e la consulenza tecnica dalle quali emergeva, ad avviso del condannato, la prova dei pagamenti incrociati tra i due gruppi societari e quindi dell’unicità del disegno criminoso alla base di tutte le violazioni.
La Corte territoriale ha invece fondato la propria decisione unicamente sulla ritenuta irrilevanza della sentenza di prescrizione, senza esaminare i nuovi elementi dedotti, neppure al solo fine di dichiararli irrilevanti, incorrendo nel vizio di omessa valutazione. È stata inoltre esclusa la possibilità di una pronuncia implicita, mancando qualsiasi riferimento, anche indiretto, agli elementi indicati nell’istanza.
L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’istanza.
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Nota della Redazione
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