Notifica esecuzione: omessa raccomandata ex art. 157 comma 8 (Cass. pen. Sez. I n. 27366 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza integra una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto dell’estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento; l’omissione di tale adempimento determina la nullità della notificazione a mente dell’art. 171, lett. f), cod. proc. pen. Non trova applicazione la disciplina della cosiddetta “giacenza” presso l’ufficio postale di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 3 febbraio 2026 aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all’interessato con tre sentenze di merito. Il terzo provvedimento riguardava un fatto commesso prima di quelli giudicati con le altre decisioni e la somma delle pene precedentemente sospese aveva determinato il superamento del limite di cui all’art. 163 cod. pen.; il beneficio era stato inoltre concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. e dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo: il difetto di notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione, per essere stato omesso l’adempimento di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è meritevole di accoglimento. La Corte ha anzitutto ricordato che l’esame della documentazione in atti è consentito in ragione della natura del vizio dedotto, richiamando Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092. La notifica del decreto di fissazione dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione è stata eseguita con le modalità dell’art. 157 cod. proc. pen.: dopo l’inutile accesso al luogo di residenza, l’atto è stato depositato presso la casa del Comune di Assago.
È stato però omesso l’avviso previsto dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in forza del quale l’ufficiale giudiziario invia copia dell’atto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato, con decorrenza degli effetti della notificazione dal ricevimento della raccomandata. Il ricorrente ha allegato documentazione proveniente dall’Ufficio UNEP attestante il mancato espletamento dell’adempimento.
La Corte ha premesso che nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto dell’estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 3 n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D’alfonso, Rv. 280189).
L’omissione dell’invio della prescritta raccomandata determina la nullità della notificazione a mente dell’art. 171, lett. f), cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui, in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la conoscenza dell’atto e i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata che avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, senza applicazione della disciplina della notificazione a mezzo posta di cui all’art. 8 della legge n. 890/1982 (Sez. 6 n. 21352 del 18/06/2020, Rv. 279285; Sez. 4 n. 4463 del 12/01/2006, Rigacci, Rv. 233407).
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata. La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in adesione all’orientamento secondo cui, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve applicarsi il combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306).
Nota della Redazione
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