La rescissione non sana l’impedimento a comparire ma l’incolpevole ignoranza (Cass. pen. Sez. 6 n. 13353 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità assolute e insanabili non possono essere rilevate dopo il passaggio in giudicato della sentenza. In un giudizio celebrato in assenza, le nullità derivanti dall’omessa citazione dell’imputato o del suo difensore possono assumere rilievo, ai fini dell’istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., nei limiti in cui con le stesse si deduca l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assume derivata dalle stesse nullità. L’istituto non è invece esperibile per far valere il mancato rinvio dell’udienza determinato da un impedimento a comparire dell’imputato.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila, divenuta irrevocabile. L’istante lamentava che il giudice di merito, pur conoscendo l’impedimento dell’imputato a comparire, attinto da un foglio di via obbligatorio che gli vietava di accedere nel Comune sede dell’ufficio giudiziario, aveva celebrato le udienze in sua assenza senza disporre il rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 15498 del 2021 secondo cui le nullità assolute e insanabili non possono essere rilevate dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
I giudici di legittimità hanno precisato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. costituisce rimedio esperibile esclusivamente quando si deduca la mancata conoscenza del processo derivante da una nullità della vocatio in iudicium, non anche quando il processo si sia svolto in assenza per un impedimento a comparire dell’imputato.
Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente riguardava il mancato rinvio di due udienze dibattimentali a causa dell’impedimento a parteciparvi, e non la mancata conoscenza della celebrazione del processo. La Corte ha quindi escluso che tale evenienza possa essere fatta valere tramite il rimedio della rescissione del giudicato, confermando la correttezza della decisione impugnata.
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Nota della Redazione
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