Conflitto di competenza e attribuzione monocratica o collegiale (Cass. pen. Sez. I n. 29713 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel conflitto di competenza tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione collegiale o monocratica è rilevata o eccepita a pena di decadenza prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. Superati tali limiti temporali, l’erronea attribuzione non è più rilevabile e la cognizione della causa rimane del giudice procedente, ancorché monocratico. È ammissibile il conflitto di competenza tra le due composizioni del medesimo tribunale, perché anche in tal caso si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, una stasi processuale riconducibile ai casi analoghi di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il processo riguarda una imputata per un delitto la cui attribuzione era stata originariamente riferita alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale. Dopo l’udienza preliminare, il dibattimento era stato fissato davanti al Tribunale monocratico. In quella sede il giudice, in assenza di questioni preliminari, aveva aperto il dibattimento e deciso sulle richieste di prova, rinviando per l’esame dei testi.
Nel corso di tale udienza, su eccezione del pubblico ministero, il giudice monocratico aveva trasmesso gli atti al Tribunale collegiale per competenza. Il collegio, con ordinanza, ha ritenuto che la erronea attribuzione fosse stata rilevata tardivamente e ha sollevato conflitto di competenza. La questione arriva così davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo di ammissibilità. Nel caso ricorre un conflitto negativo di competenza, poiché due giudici rifiutano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando luogo alla situazione dell’art. 28 cod. proc. pen. Il conflitto è ammissibile, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui esso può configurarsi anche tra la composizione monocratica e quella collegiale del medesimo tribunale: le due decisioni contrastanti producono una stasi processuale riconducibile ai casi analoghi previsti dalla norma.
Sul merito, il fulcro è l’art. 33-quinquies cod. proc. pen., che impone di rilevare o eccepire l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ricostruisce la sequenza: dopo l’udienza preliminare era stata fissata l’udienza dibattimentale davanti al monocratico; il giudice, senza questioni preliminari, aveva aperto il dibattimento e deciso sulle prove; solo successivamente, su eccezione del pubblico ministero, aveva trasmesso gli atti al collegio. A quel punto i limiti temporali erano già superati.
Da qui la conseguenza: superati i termini previsti a pena di decadenza, la cognizione resta attribuita al giudice procedente, cioè al Tribunale in composizione monocratica. La Corte richiama un proprio precedente su caso simile e, decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del tribunale monocratico, disponendo la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
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