Riqualificazione d’ufficio e accesso ai riti alternativi: rinvio pregiudiziale alla CGUE (Cass. pen. Sez. VI n. 27371 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale di merito che, all’esito del dibattimento, attribuisca al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, perché la riqualificazione d’ufficio può incidere in modo determinante sull’esercizio del diritto di difesa. Il punto di equilibrio tra le garanzie nazionali e quelle eurounitarie non è univoco: se l’art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE e l’art. 48, secondo comma, CDFUE ostino a una disciplina che, senza informare tempestivamente l’imputato, gli precluda l’accesso a un rito alternativo divenuto possibile solo per effetto della nuova qualificazione, è questione che spetta alla Corte di giustizia dell’Unione europea chiarire. In attesa della pronuncia, il procedimento resta sospeso.
Il Fatto
La ricorrente è stata rinviata a giudizio per il delitto di turbata libertà degli incanti, previsto dall’art. 353 cod. pen., per avere turbato, con promesse e collusioni, l’esito di un concorso per l’assunzione di personale presso un’università statale. Il giudice di primo grado l’ha ritenuta colpevole, ma ha riqualificato il fatto come rivelazione di segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 326 cod. pen.
La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna. Ha osservato che il capo d’imputazione conteneva tutti gli elementi della diversa fattispecie e che la questione era stata ampiamente discussa tra le parti in primo grado. La difesa, inoltre, non avrebbe specificamente chiesto la rimessione in termini per la messa alla prova, essendosi solo riservata di formularla. Da qui il ricorso per cassazione, con cui la ricorrente deduce la lesione del diritto di difesa e chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 1, e 521, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro interno. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2020, ha distinto il mutamento del fatto storico dal mero mutamento della qualificazione giuridica: solo il primo, non prevedibile dall’imputato, impone il recupero dei riti alternativi. Il diritto di contestare la qualificazione prescelta si traduce in un onere difensivo, volto a evitare che l’inerzia produca uno slittamento in avanti del termine.
Analogo l’indirizzo della Cassazione. Le Sezioni Unite n. 31617 del 2015 escludono la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando la nuova definizione fosse nota o prevedibile e non leda in concreto la difesa. Con specifico riguardo alla messa alla prova, la riqualificazione dibattimentale non legittima la richiesta tardiva, perché l’inesatta contestazione non preclude l’accesso al rito: l’imputato può sollecitare la riqualificazione e formulare contestualmente l’istanza nei termini.
La Corte rileva però un possibile contrasto con il diritto eurounitario. La sentenza BK c. Bulgaria (CGUE, causa C-157/22) ha affermato che l’art. 6, par. 4, direttiva 2012/13/UE osta a una giurisprudenza che consenta la riqualificazione d’ufficio senza informare tempestivamente l’imputato, a prescindere dalla severità della pena e senza distinguere in base alla sollecitazione o alla prevedibilità della modifica. La sentenza Moro (CGUE, causa C-646/17) aveva invece escluso che i diritti della difesa impongano la rimessione in termini per i riti alternativi in caso di sola modifica della qualificazione.
Poiché la sentenza BK è successiva e si è pronunciata su un tema più ampio, nel quale ricade anche l’aspetto specifico esaminato dalla sentenza Moro, la Corte ritiene indispensabile interrogare i giudici del Lussemburgo. Il parametro europeo di raffronto non è univoco e spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia renderlo esplicito.
La questione è rilevante, perché dalla risposta dipende la possibilità per la ricorrente di accedere a un procedimento suscettibile di concludersi con l’estinzione del reato. Visto l’art. 267 TFUE, la Corte sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nota della Redazione
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