Intercettazioni “de relato” e interesse processuale al gravame in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 7647 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti penali e utilizzate ex art. 270 cod. proc. pen. non sono inutilizzabili se autorizzate legittimamente e coperte dal segreto ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen., poiché il potere di secretazione esclude in radice l’assunzione di prove in violazione di legge. La pienezza del diritto di difesa, riespandosi nel giudizio di appello con la discovery integrale dei decreti autorizzativi, priva di interesse processuale la doglianza riproposta in cassazione, quando i ricorrenti non abbiano dedotto né in appello né in sede di legittimità alcun profilo di illegittimità delle captazioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Latina, rideterminava le pene inflitte ad alcuni imputati confermando nel resto la decisione di primo grado. Cinque ricorrenti proponevano distinti ricorsi per cassazione, articolando motivi comuni e individuali.
Il nucleo condiviso delle censure riguardava l’utilizzo, come prove a carico, di intercettazioni disposte in altri procedimenti, i cui decreti autorizzativi erano stati omissati ex art. 329, comma 3, cod. proc. pen. e resi ostensibili soltanto nel giudizio di appello. Le difese lamentavano la compressione del diritto di difesa nel rito abbreviato e l’inutilizzabilità delle captazioni; altri motivi investivano la mancata derubricazione nella fattispecie di lieve entità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il trattamento sanzionatorio, la recidiva e la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto l’eccezione comune di inutilizzabilità delle intercettazioni “de relato”. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’obbligo di deposito degli atti relativi alle captazioni trova un limite nell’esercizio legittimo del potere di secretazione attribuito all’organo inquirente dall’art. 329, comma 3, cod. proc. pen., quando l’ostensione pregiudicherebbe indagini ancora in corso verso altri soggetti. La secretazione di singoli atti esclude in radice che si tratti di prove assunte in violazione di legge.
Le difese non hanno mai sostenuto che le intercettazioni fossero illegali, perché non autorizzate o effettuate fuori dai casi previsti. La doglianza attiene piuttosto ai profili di nullità ex art. 178, lett. C), cod. proc. pen. per l’inosservanza delle norme che consentono ai difensori di verificare la legittimità delle captazioni. Sul punto la Corte osserva che in appello le difese hanno potuto vagliare integralmente i decreti in precedenza omissati, senza eccepire alcuna violazione: la pienezza del diritto di difesa si è “riespansa” in quella sede.
La riproposizione in cassazione non è accolta anche per difetto di interesse processuale. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale. Poiché le captazioni furono autorizzate legittimamente e acquisite nel rispetto dell’art. 270 cod. proc. pen., e nessuna doglianza è stata formulata dopo la discovery, le eccezioni risultano sollevate in assenza di un effettivo interesse.
Quanto alla lieve entità, la Corte ritiene congrua la motivazione della sentenza territoriale, che ha escluso quantitativi esigui valorizzando gli importi delle forniture, le modalità efferate dei reati finalizzati al recupero dei crediti e la facilità di accesso a consistenti approvvigionamenti. I ricorsi, sul punto, si sono limitati a reiterare le censure d’appello, incorrendo in aspecificità.
Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio ribadisce che la meritevolezza della diminuente non può mai essere presunta; il mancato riconoscimento può essere giustificato dalla sola assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92 del 2008, lo stato di incensuratezza. Sono legittime considerazioni comuni a più imputati se ancorate a dati oggettivamente riscontrabili per ciascuno. Quanto alla sostituzione della pena, il diniego è giustificato dai plurimi, gravi e recenti precedenti specifici, valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità. I ricorsi vengono rigettati o dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 270 c.p.p. – Utilizzazione in altri procedimenti
- Art. 329 c.p.p. – Obbligo del segreto