Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e motivazione sul superamento (Cass. pen. Sez. IV n. 27244 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti de libertate, la disciplina di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una duplice presunzione relativa, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, per i soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ivi considerati, tra cui quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il superamento di tale presunzione esige una motivazione rigorosa e congrua, che dia conto degli elementi idonei a vincere il modello legale. È affetta da intrinseca contraddizione logica l’ordinanza che, da un lato, valorizza l’articolata organizzazione del sodalizio e l’elevata capacità a delinquere dell’indagato ai fini dell’attualità del pericolo di recidiva e, dall’altro, sminuisce i medesimi elementi sul piano della scelta della misura, attribuendo rilievo alla composizione familiare del gruppo, all’assenza di precedenti e alla mera osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari per un periodo di osservazione estremamente esiguo.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale etneo, in sede di appello cautelare, ha rigettato la richiesta di applicazione della custodia in carcere nei confronti di un indagato, confermando la misura degli arresti domiciliari con i presidi di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., in luogo della misura di massimo rigore richiesta.
L’indagato è chiamato a rispondere, in concorso con altri, del reato di partecipazione a un’associazione per delinquere transnazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di una pluralità di reati fine. La Procura ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta adeguatezza della misura meno afflittiva, non avendo il Tribunale congruamente considerato la pericolosità della compagine e il ruolo non marginale svolto dall’indagato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente circoscritto l’ambito del proprio sindacato, ricordando che in materia di provvedimenti de libertate la Corte di cassazione non dispone di alcun potere di revisione degli elementi fattuali né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, rimanendo il controllo di legittimità limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato, alla correttezza della qualificazione giuridica e all’assenza di illogicità evidenti (Sez. U n. 11 del 22.03.2000, Audino; Sez. II n. 27866 del 17.06.2019, Mazzelli).
Richiamato l’orientamento secondo cui la disciplina dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. introduce una duplice presunzione relativa, il giudice ha ribadito che, in presenza dei delitti ivi contemplati, l’obbligo motivazionale si atteggia secondo uno schema di prova di tipo negativo, divenendo più pregnante solo in presenza di allegazioni difensive di segno contrario (Sez. III n. 9428 dell’11.02.2025, Zaccaria).
Il Tribunale etneo aveva riconosciuto la gravità del quadro indiziario e la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva, valorizzando la natura transnazionale del sodalizio, la gestione imprenditoriale di una piantagione all’estero, l’elevato allarme sociale dei fatti e la spiccata professionalità dell’indagato, che si occupava della riscossione del denaro del gruppo e della gestione della cassa comune.
Sul piano dell’adeguatezza della misura, tuttavia, i giudici del riesame hanno stimato idonea quella meno afflittiva, attribuendo rilievo alla composizione prevalentemente familiare dell’associazione, allo specifico ruolo dell’indagato, all’assenza di precedenti penali e all’efficace osservanza delle prescrizioni domiciliari. La Corte ha ravvisato in tale percorso una intrinseca contraddizione logica: gli stessi elementi valorizzati per fondare l’attualità del pericolo vengono poi sminuiti, senza congrua giustificazione, ai fini della scelta della misura, in palese contrasto con quanto poco prima affermato sulla capacità a delinquere e sul rapporto di fiducia con il capo del sodalizio.
L’ordinanza è stata pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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