Sequestro finalizzato a confisca: necessaria la motivazione sul periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 6310 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, deve contenere una motivazione, sia pur concisa, del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, salvo che si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. Il riferimento all’ingente ammontare del debito erariale non soddisfa l’obbligo motivazionale, non coincidendo il presupposto del sequestro con quello della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale. Ove la motivazione sul punto sia del tutto omessa, il Tribunale del riesame non può integrarla nell’esercizio dei poteri di correzione e rettifica di cui all’art. 309 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 324 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Civitavecchia, con decreto del 10/6/2024, disponeva il sequestro preventivo di denaro o, in mancanza, di beni mobili o immobili nei confronti di tre società e, in via sussidiaria, di alcune persone fisiche, tra cui l’indagato, per il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000, contestato per operazioni di illecita compensazione di crediti d’imposta.

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 22/07/2024, confermava il provvedimento, ritenendo la motivazione del GIP in punto di periculum in mora non apparente e procedendo alla sua integrazione in relazione alla posizione dell’indagato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve recare la concisa motivazione anche del periculum in mora, salvo che riguardi cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato.

Nel caso di specie i beni oggetto del vincolo non rientrano in tale categoria, poiché si tratta di denaro e di crediti d’imposta. Il GIP, al contrario, aveva ritenuto ultronea ogni valutazione sul pericolo, vertendosi in tema di confisca obbligatoria, e aveva poi richiamato l’ingente ammontare dei debiti erariali.

La Corte ribadisce che il riferimento all’incapienza patrimoniale o al valore fino a cui la confisca dovrebbe operare non è argomento idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale, non coincidendo tale presupposto con quello della mancanza o insufficienza della garanzia patrimoniale. Richiama in tal senso Sez. III n. 31025 del 6/4/2023, Sez. III n. 47914 del 18/10/2023 e Sez. VI n. 43552 del 4/10/2023.

Il decreto del GIP risulta quindi fondato su un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza idonei a spiegare l’indispensabilità dell’anticipazione dell’effetto ablativo. Ne consegue l’illegittima integrazione della motivazione ad opera del Tribunale, poiché l’omissione assoluta della motivazione sul periculum non consente l’esercizio dei poteri di correzione attribuiti dall’art. 309 cod. proc. pen.

La Corte accoglie dunque il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del GIP limitatamente a quanto nella disponibilità dell’indagato, ordinando il dissequestro e la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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