Inammissibile il ricorso sui motivi di merito e sulla fuga in auto (Cass. pen. Sez. VII n. 3237 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non sono deducibili motivi che impongono una rivalutazione del compendio probatorio, quando il giudice di merito ne abbia tratto una motivazione logica, plurima e concordante. La non necessità del sequestro della sostanza stupefacente non impedisce la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, purché il fatto sia accertato aliunde. Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di chi, alla vista dei dispositivi luminosi e sonori delle forze dell’ordine, si dia alla fuga in auto con guida pericolosa per la velocità sostenuta.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Napoli per la cessione di cocaina e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza di secondo grado ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito, basata sulle dichiarazioni dell’acquirente, sui messaggi whatsapp intercorsi tra i due per l’appuntamento di consegna e sull’osservazione diretta della polizia giudiziaria presente sul luogo convenuto.
Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la rivalsa del compendio probatorio e la finalità di uso personale dell’hashish sequestrato. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo, relativo alla responsabilità per la cessione di cocaina, declina argomenti di merito sulla consistenza e sul significato del compendio probatorio e, comunque, volti a parcellizzare le gravi, plurime, precise e concordanti emergenze utilizzate dalla Corte di appello.
La sentenza impugnata, del resto, ha correttamente rilevato la non necessità del sequestro della sostanza in questione per la condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, richiamando un precedente conforme (Sez. 2 n. 53615 del 20.10.2016). Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni dell’acquirente, sui messaggi whatsapp scambiati secondo un linguaggio convenzionale già adottato in pregresse cessioni e su quanto osservato dalla polizia giudiziaria, in particolare la presenza dell’acquirente in attesa e la repentina e lunga fuga del ricorrente.
Quanto al secondo profilo, il motivo reitera una censura — la detenzione ad uso personale dell’hashish sequestrato — già vagliata e disattesa dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di illogicità.
Anche la risposta sul reato ex art. 337 cod. pen. risulta esaustiva e corretta. La Corte inquadra nella fattispecie penale la condotta tenuta dal ricorrente nel darsi alla fuga in auto con guida pericolosa per la velocità sostenuta, per sfuggire alle forze dell’ordine che avevano azionato dispositivi luminosi e sonori, richiamando un ulteriore precedente (Sez. 1 n. 41408 del 04.07.2019).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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