Finanziamento e buona fede: l’inerzia dell’acquirente risolve il contratto (App. Brescia 233/2026)

Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 233 del 16 marzo 2026

Il caso

La controversia riguardava la vendita e installazione di un impianto fotovoltaico. La venditrice chiedeva la risoluzione del contratto e il pagamento della penale perché l’acquirente non aveva avviato la pratica di finanziamento necessaria all’efficacia dell’accordo.

La conclusione del contratto

La Corte ha ritenuto validamente concluso il contratto con la conoscenza, da parte della proponente, dell’accettazione della venditrice, secondo l’art. 1326 c.c. L’agente privo di poteri rappresentativi aveva soltanto raccolto e trasmesso la proposta e non poteva successivamente sciogliere l’accordo senza ratifica.

Finanziamento e buona fede

Durante la pendenza della condizione sospensiva, l’acquirente era tenuta ad attivarsi secondo buona fede per richiedere il finanziamento. La completa inerzia, non giustificata da cause non imputabili, ha integrato un grave inadempimento e impedito alla venditrice di avviare lo studio di fattibilità.

La parte che condiziona l’efficacia del contratto al finanziamento deve cooperare lealmente e presentare le richieste previste, senza potersi avvantaggiare della propria inerzia.

Penale ed esito

La clausola penale non è stata ritenuta vessatoria né manifestamente eccessiva. L’appello è stato accolto, il contratto risolto per inadempimento dell’acquirente e quest’ultima condannata a pagare 5.700 euro oltre interessi.

Provvedimento integrale: scarica il PDF.

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