L’elezione di domicilio nella procura alle liti non radica la competenza per territorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 16816 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti conferita al difensore ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. non è idonea a radicare la competenza per territorio, poiché rileva esclusivamente per il compimento delle attività processuali demandate al procuratore costituito. Ai fini dell’individuazione del luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., per domicilio del creditore deve intendersi il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, ossia il centro delle sue relazioni familiari, sociali ed economiche. L’eccezione di incompetenza è rituale quando contesta la sussistenza di tutti i criteri di collegamento alternativi indicati dall’attore, ivi inclusi il domicilio del creditore e il luogo di nascita o di esecuzione dell’obbligazione.
Il Fatto
Nel 2014 una signora traeva un assegno bancario all’ordine del ricorrente, il quale, sei anni dopo la morte della traente, otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo nei confronti delle due eredi. Le intimate proponevano opposizione, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito, sul presupposto che debitrice e creditore risiedevano a Roma, che l’obbligazione era sorta a Roma e che doveva essere eseguita al domicilio del creditore.
Il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava la propria incompetenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma. Avverso tale sentenza il creditore proponeva regolamento di competenza, deducendo che l’elezione di domicilio a Napoli, effettuata nella procura al difensore nel ricorso monitorio, era idonea a radicare la competenza, e che l’eccezione delle opponenti era incompleta per non aver indicato il domicilio del creditore e gli altri fori alternativi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, condividendo la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la competenza del giudice di Roma. In primo luogo, la S.C. ha escluso ogni rilevanza, ai fini del radicamento della competenza, dell’elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti. Tale elezione, precisa la Corte, non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l’obbligazione deve essere adempiuta ai sensi dell’art. 1182 c.c., poiché il domicilio, quale centro principale delle relazioni familiari, sociali ed economiche della persona, va individuato con riferimento ai rapporti economici e agli interessi morali, sociali e familiari del soggetto.
La S.C. ha richiamato i propri precedenti per cui l’elezione di domicilio nella procura ex art. 83 c.p.c. rileva solo ai fini dello svolgimento delle attività processuali del difensore ed è del tutto irrilevante per l’individuazione del luogo di adempimento dell’obbligazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che l’eccezione di incompetenza sollevata dalle opponenti fosse incompleta, avendo le stesse contestato che Napoli fosse il luogo di residenza e domicilio del debitore, il luogo di residenza del creditore, il luogo di nascita dell’obbligazione e il luogo di esecuzione della stessa.
La S.C. ha quindi rigettato il regolamento di competenza, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisando la malafede o colpa grave nella proposizione di un’impugnativa manifestamente infondata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.