Cessione in blocco ex art. 58 TUB e onere probatorio della legittimazione sostanziale del cessionario (Cass. civ. Sez. 3 n. 15985 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, richiamato dall’art. 4 legge n. 130/1999, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale determina gli effetti previsti dall’art. 1264 cod. civ. e rende la cessione opponibile erga omnes. La parte che agisce in giudizio affermandosi cessionaria di un credito ha tuttavia l’onere di dimostrare l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non abbia riconosciuto la titolarità del credito. Tale onere non è soddisfatto dalla sola produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quando gli elementi in essa contenuti non consentano di individuare con certezza il perimetro dei rapporti ceduti. Il difetto di legittimazione attiva, rilevabile anche d’ufficio, comporta la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame.
Il Fatto
Una società cessionaria, in forza di un contratto di cessione in blocco concluso con una banca, conveniva in giudizio il socio accomandante di una società finanziata, fideiussore delle obbligazioni sociali, al fine di ottenere la revocatoria ordinaria di un atto di costituzione di fondo patrimoniale. L’atto, stipulato con la coniuge, aveva ad oggetto l’abitazione del fideiussore ed era successivo alla revoca dei rapporti bancari e alla costituzione in mora. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d’appello confermava la decisione, mentre il fideiussore proponeva ricorso per cassazione, eccependo il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso, concernente il difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura alle liti per conto della società. La censura è stata ritenuta infondata, in quanto la corte territoriale aveva accertato la sussistenza in atti idonea documentazione. Il potere rappresentativo, quando derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non deve essere provato da chi conferisce la procura, gravando l’onere di dimostrarne l’inesistenza sulla parte che lo contesti.
Il secondo motivo, relativo alla mancata prova dell’effettiva cessione del credito, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha osservato che, nella cessione in blocco, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rende la cessione opponibile ai debitori ceduti, ma non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare che il credito per cui agisce rientri effettivamente nel perimetro dei rapporti ceduti. Tale prova documentale è necessaria per radicare la legittimazione sostanziale del cessionario, salvo che il debitore non abbia riconosciuto espressamente o tacitamente la titolarità del credito.
Nel caso di specie, la corte d’appello non aveva accertato né la sussistenza del contratto di cessione né l’inclusione dello specifico credito nel blocco ceduto, limitandosi ad affermare la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Corte ha censurato tale conclusione, rilevando che gli elementi della pubblicazione non consentivano di individuare con certezza i crediti oggetto di cessione. Da ciò è derivato l’annullamento della sentenza in relazione al secondo motivo, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici