Preliminare immobiliare: nulla la condizione rimessa al mero arbitrio del proponente (App. Brescia 403/2026)

Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 403 del 27 aprile 2026

La proposta immobiliare

Una proposta di acquisto immobiliare indicava bene e prezzo, ma era subordinata alla possibilità per il proponente di cedere il preliminare o la proposta. Il promittente acquirente lamentava poi inadempimenti del venditore e chiedeva il risarcimento.

Condizione meramente potestativa

Interpretando congiuntamente le clausole, la Corte ha rilevato che l’efficacia della proposta dipendeva dalla mera volontà del proponente, senza fattori esterni, parametri controllabili o seri motivi di convenienza capaci di orientarne la decisione.

È meramente potestativa la condizione rimessa al puro arbitrio di una parte, svincolata da elementi oggettivi e da un interesse apprezzabile.

La nullità della proposta

La condizione è stata dichiarata nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c. e la nullità ha travolto l’intera proposta. Non risultavano inoltre né la comunicazione di una cessione al venditore né l’incasso dell’assegno, circostanze che hanno escluso anche la responsabilità precontrattuale.

L’esito

Accolto l’appello incidentale, la Corte ha dichiarato che tra le parti non era intervenuto alcun valido contratto preliminare di compravendita immobiliare.

Provvedimento integrale: scarica il PDF.

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