Riparazione per ingiusta detenzione: la colpa grave del contiguo al sodalizio (Cass. pen. Sez. IV n. 27490 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione non può sovrapporre il giudizio di merito a quello riparatorio, sostituendosi al giudice penale nell’accertamento dei fatti. Integra la colpa grave, ostativa all’indennizzo, la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio criminale, mantenendo frequentazioni ambigue con gli appartenenti all’associazione. La valutazione va condotta ex ante, verificando se dal quadro indiziario potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse e se a tale apparenza abbia contribuito la condotta extraprocessuale e processuale dell’indagato. I principi della sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale presuppongono un proscioglimento nel merito con sentenza irrevocabile, che non ricorre quando il procedimento non si sia concluso con una pronuncia assolutoria definitiva.

Il Fatto

Gli eredi di un imputato deceduto prima dell’udienza preliminare propongono istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal congiunto, tratto in custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento per i reati di associazione di tipo mafioso e di esercizio abusivo del credito aggravato dall’agevolazione mafiosa. Il procedimento non si era concluso con una pronuncia sul suo conto, essendo l’imputato deceduto; i coimputati nel delitto associativo erano stati assolti in via definitiva.

Il giudice della riparazione accoglie la domanda, escludendo che le condotte dell’indagato abbiano contribuito a dare causa all’applicazione della misura e ravvisando nella specie una detenzione ingiusta. Propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal principio di totale autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello penale: la privazione della libertà è ingiusta solo se l’incolpato non vi abbia dato causa con condotta dolosa o gravemente colposa. Richiamando le Sezioni Unite n. 51779 del 2013 (Nicosia) e n. 32383 del 2010 (D’Ambrosio), ribadisce che la verifica va compiuta ex ante, con riguardo al quadro indiziario esistente al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo.

Quanto all’art. 416-bis cod. pen., il giudice della riparazione ha dato atto delle condotte ascritte all’indagato nell’ordinanza custodiale, ma ha affermato che, se il processo fosse stato celebrato, l’accusa di associazione mafiosa sarebbe caduta. Per la Corte la motivazione è palesemente contraddittoria: il giudice ha ricostruito l’esito del processo mai celebrato, sovrapponendo il giudizio di merito a quello riparatorio, e non ha offerto alcuna motivazione sul contributo sinergico dell’indagato alla creazione dell’apparenza del suo coinvolgimento, né sull’efficacia ostativa delle frequentazioni con il latitante e della gestione dei suoi affari.

Sul reato di esercizio abusivo del credito aggravato, il giudice ha espresso valutazioni spettanti al giudice di merito, colmando con argomentazioni apodittiche l’assenza di una pronuncia definitiva di assoluzione, propria o del concorrente sottrattosi al processo. La Corte esclude inoltre l’applicabilità dei principi della sentenza n. 219 del 2008 della Corte costituzionale, che condiziona il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito con sentenza irrevocabile, evenienza inesistente nella specie.

Richiamando i propri precedenti (Sez. IV n. 574 del 2024 e Sez. IV n. 49613 del 2018), la Corte afferma che integra la colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, mantenga frequentazioni ambigue con gli appartenenti al sodalizio, percepibili come indicative di contiguità criminale. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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