Inammissibili i ricorsi che chiedono una terza valutazione del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 24055 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni diverse da quelle del giudice di merito, poiché l’indagine sulla motivazione è circoscritta al riscontro di un logico apparato argomentativo. Il ricorrente che denunci i vizi della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ha l’onere, a pena di inammissibilità, di indicare se e in quali parti la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica. Non è ammesso dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione delle prove, non potendosi superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorrendo alle lettere b) o c). È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che riproponga pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 27 ottobre 2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Gela che aveva condannato un imputato per il furto di un motoveicolo e per la ricettazione di un furgone, e gli altri coimputati per la ricettazione del medesimo veicolo commerciale.
Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, oltre alla mancata applicazione della detenzione domiciliare, della ricettazione attenuata e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Prima di esaminare le singole posizioni, il Collegio ha fissato la griglia metodologica applicabile, rilevando che buona parte delle doglianze era versata in fatto. Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una terza valutazione del materiale probatorio, essendo la valutazione degli elementi di fatto riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il sindacato sulla motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo, salvo l’errore nella lettura degli atti interni al giudizio, denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 14722 del 2020, n. 22242 del 2011 e n. 12 del 2000, escludendo la deducibilità del travisamento del fatto dopo la modifica dell’art. 606 cod. proc. pen. operata dalla legge n. 46 del 2006.
Il Collegio ha poi rilevato che i ricorsi menzionavano promiscuamente la violazione di legge e un indistinto vizio di motivazione, senza specificare quale dei tre vizi fosse dedotto. Sul punto ha richiamato le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 (Filardo), che impongono l’indicazione del profilo di mancanza, contraddittorietà o illogicità, e che escludono la deducibilità dell’art. 192 cod. proc. pen. attraverso le lettere b) o c) dell’art. 606 cod. proc. pen..
Quanto alla responsabilità dell’imputato le cui impronte erano state rinvenute sul veicolo, la Corte ha escluso il travisamento, rilevando che il passaggio motivazionale male trascritto indicava il rinvenimento delle tracce all’interno e all’esterno del mezzo. Ha altresì ribadito, sul piano probatorio, che la presenza di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce prova sufficiente di colpevolezza, con richiamo a Sez. II n. 9963 del 2022. Il motivo sulla ricettazione attenuata è stato respinto per genericità originaria del motivo d’appello, rilevabile anche in cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Per le posizioni trattate unitariamente, i motivi comuni sono stati giudicati riproposizione di argomenti non consentiti, mentre il diniego della perizia psichiatrica è stato ritenuto adeguatamente motivato. All’inammissibilità ha fatto seguito la condanna delle parti al pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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