Furto consumato anche sotto osservazione della polizia e obbligo di motivare sulle (Cass. pen. Sez. V n. 23851 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di furto si consuma quando l’agente consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L’osservazione a distanza della polizia giudiziaria non impedisce il perfezionamento dell’impossessamento, salvo che essa costituisca esito di pregresse cautele della persona offesa o di suoi incaricati: solo la vigilanza riconducibile alla sfera dell’offeso, idonea a neutralizzare l’apprensione della cosa, arresta il fatto alla fase del tentativo. In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la specifica e motivata richiesta formulata nell’atto di appello integra una domanda devoluta al giudice del gravame ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; l’omessa pronuncia su di essa integra violazione di legge, non potendosi ritenere il motivo implicitamente assorbito o disatteso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11 settembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 28 novembre 2022 nei confronti di tre imputati per il reato di furto in abitazione aggravato, commesso previa forzatura della serratura in un immobile destinato a privata dimora. Gli imputati avevano rimosso radiatori, tubazioni in rame, infissi e altro materiale, caricando la refurtiva su un furgone e cagionando un rilevante danno strutturale. Parte della refurtiva era stata recuperata grazie al sequestro del mezzo.
La Corte territoriale ha escluso la lieve entità, valorizzando l’ingente devastazione e la persistenza della volontà criminosa, ha ritenuto il reato procedibile d’ufficio anche dopo la riforma Cartabia e ha affermato la consumazione del reato per l’avvenuto trasporto della refurtiva a distanza significativa dall’abitazione. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: erronea qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, omessa motivazione sull’art. 131-bis cod. pen. e mancata pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato. La Corte ricostruisce il criterio distintivo tra consumazione e tentativo muovendo dal principio delle Sezioni Unite n. 52117 del 2014, secondo cui il perno logico dell’impossessamento ruota attorno alla sfera di sorveglianza dell’offeso. Quando la cosa non è uscita da tale sfera e l’offeso è ancora in grado di recuperarla, il furto non può dirsi consumato; perché si configuri il tentativo è necessario che le cautele adottate dall’offeso consentano un intervento contenitivo immediato.
Su questa base i giudici di legittimità richiamano il proprio più recente orientamento (Sez. V n. 17715 del 2025), che ha precisato come l’osservazione a distanza della polizia giudiziaria sia irrilevante ai fini della consumazione, non solo quando frutto di iniziativa occasionale, ma anche quando costituisca esito di una pregressa attività di indagine. Ciò che conta è che la vigilanza non appartenga alla persona offesa né a suoi delegati e non impedisca il conseguimento dell’autonomo possesso della res prima dell’arresto in flagranza.
Nel caso concreto, dalle conformi sentenze di merito non risulta che la polizia abbia agito su input della persona offesa. Gli imputati hanno smontato fisicamente radiatori, tubazioni e infissi, caricato la refurtiva su un furgone e l’hanno trasportata fuori dalla sfera di pertinenza dell’immobile, percorrendo oltre dieci chilometri fino a un luogo destinato alla vendita. Hanno così raggiunto un possesso autonomo dei beni, al di fuori del controllo del proprietario: la configurabilità del tentativo è pertanto esclusa.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha respinto la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. valorizzando la gravità delle conseguenze, l’introduzione in un’abitazione privata, la rimozione di elementi strutturali e il profilo organizzativo della condotta, connotata da pianificazione e non da occasionalità. Tali elementi sono stati ragionevolmente considerati ostativi alla causa di non punibilità, in applicazione del criterio di valutazione congiunta di modalità della condotta, esiguità del danno e grado di colpevolezza richiamato dall’art. 133, comma 1, cod. pen. La doglianza si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
Il terzo motivo è accolto. La disciplina delle sanzioni sostitutive è subordinata alla formulazione, nell’atto di appello, di una specifica e motivata richiesta, poiché l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. costituisce eccezione al principio devolutivo e segna il limite del potere discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 12872 del 2017. Nella specie gli imputati avevano chiesto la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni previste dagli artt. 53 ss. d.lgs. n. 150/2022: si trattava di domanda specificamente devoluta, non ricompresa nella mera contestazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello non l’ha presa in carico né ha spiegato perché potesse ritenersi implicitamente assorbita.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, mentre i ricorsi sono rigettati nel resto.
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Nota della Redazione
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