Inammissibili i ricorsi per truffa aggravata, rivalutazione del merito e minorata difesa (Cass. pen. Sez. VII n. 27776 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che, deducendo il difetto di motivazione o la violazione di legge, sia finalizzato a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, ove non si individuino specifici travisamenti delle emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. L’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo la dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell’illecito. È manifestamente infondato il motivo che riproponga la questione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto quando il giudice di merito abbia escluso il relativo presupposto con argomenti logici e giuridici corretti.

Il Fatto

Due imputati erano stati riconosciuti responsabili, in concorso, del delitto di truffa contestato, con l’aggravante della minorata difesa. La Corte d’Appello, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 01.07.2025, confermava il giudizio di colpevolezza, rispondendo alle doglianze già oggetto di appello.

Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova della responsabilità, la contestazione della circostanza aggravante della minorata difesa e, quanto a uno solo dei ricorrenti, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità. Il motivo è giudicato finalizzato a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito.

I giudici di merito, rispondendo alle medesime doglianze, avevano confermato il giudizio di colpevolezza valorizzando tutti gli elementi di prova convergenti e univocamente interpretabili, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici. In particolare, la Corte richiama la titolarità delle carte in capo ai ricorrenti, indicate alla persona offesa per il bonifico dell’indebito profitto, l’assenza di prova della denuncia di smarrimento delle stesse e l’assenza di una spiegazione alternativa plausibile sui fatti contestati.

La Corte richiama quindi il principio secondo cui l’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate, elemento di decisiva rilevanza ai fini della responsabilità per truffa aggravata, sussistendo la dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto (Sez. 2, n. 15091 del 9/4/2026, Rv. 289861-02).

Il secondo motivo, relativo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è dichiarato privo di specificità, perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare apoditticamente. La Corte valorizza le circostanze della trattativa e della vendita, comprovanti l’intento truffaldino, e i vantaggi tratti dalle operazioni a distanza con l’utilizzo di un falso nominativo, nell’impossibilità della vittima di verificare l’affidabilità e l’identità dell’interlocutore.

Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è giudicato reiterativo e manifestamente infondato. La Corte di merito aveva escluso il presupposto della particolare tenuità dell’offesa sottolineando l’insidiosità, la preordinazione e la non estemporaneità della condotta, inserita in uno schema più ampio di condotte delittuose, nonché l’entità del danno cagionato, pari anche alla privazione di copertura assicurativa a danno della vittima. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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