Motivazione sul trattamento sanzionatorio e questioni nuove in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 28203 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche con riguardo agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato e la capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria soltanto quando la pena risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. È inammissibile la censura relativa agli aumenti per la continuazione che non abbia costituito oggetto dei motivi di gravame, perché il punto della decisione è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 novembre 2025, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Roma resa ex art. 442 cod. proc. pen. di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., con riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e ha censurato gli aumenti applicati per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto rilevato che il motivo concernente il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Il giudice di merito assolve al relativo obbligo di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. oppure richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere. Solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale diviene necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito.
Nel caso esaminato, la Corte di appello ha dato atto che la pena per il più grave reato era stata individuata in misura di poco superiore al minimo e risultava giustificata dalle modalità dello spaccio, indicative di un sistema collaudato.
Quanto alla censura relativa agli aumenti in continuazione, il motivo è stato ritenuto inammissibile. L’elencazione contenuta nella sentenza impugnata non era stata contestata e la questione era stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui non sono deducibili in cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, per evitare il rischio di annullare il provvedimento su un punto rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, essendo stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
In ogni caso, la Corte di appello ha dato atto che si trattava di aumenti particolarmente contenuti e adeguati alla gravità dei fatti, con motivazione rispettosa dei principi dettati dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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