Ricorso inammissibile se chiede rivalutazione delle prove e recidiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 27779 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso che, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, tende in realtà a una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, ove non individui specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. La recidiva reiterata può essere confermata sulla base di corretti argomenti logici e giuridici, commisurati alla personalità dell’imputato e ai precedenti penali. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per fatti a lui riconducibili sulla base di un compendio probatorio ritenuto completo. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 09.07.2025, ha confermato la decisione, ritenendo sussistente la recidiva reiterata contestata e negando le circostanze attenuanti generiche. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità. La Corte ha rilevato che la censura è finalizzata a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito.
I giudici di merito, osserva la Corte, hanno esplicitato con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici le ragioni del loro convincimento sulla completezza del compendio probatorio. In particolare, la convergenza dei riconoscimenti fotografici operati dalla vittima e dalla teste risulta riscontrata dai video degli impianti di sorveglianza della zona e dai risultati delle investigazioni relative a fatti analoghi commessi dallo stesso imputato il giorno successivo.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha giudicato il motivo reiterativo e manifestamente infondato: i giudici di merito hanno confermato l’applicazione della recidiva reiterata con corretti argomenti, alla luce della personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, anche prossimi e ravvicinati nel tempo, a riprova di una totale indifferenza al rimprovero penale e di un’accresciuta capacità criminale.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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