Truffa telematica via bonifico istantaneo: competenza nel luogo della vittima (Cass. pen. Sez. II n. 27637 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona con il conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Nel caso di truffa consumata mediante bonifico istantaneo accreditato su un conto acceso presso una banca on-line, priva di radicamento territoriale, il luogo di consumazione non è noto. Non potendosi applicare l’art. 8 cod. proc. pen., opera la prima regola suppletiva dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., che radica la competenza nel luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione. Tale luogo è quello in cui la persona offesa ha materialmente eseguito il bonifico, condotta che costituisce segmento del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Chieti ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la determinazione della competenza territoriale in un procedimento a carico di un imputato di truffa commessa con mezzi telematici.
L’imputato, con artifici e raggiri, aveva indotto la persona offesa a effettuare in suo favore un bonifico istantaneo su un conto corrente a sé intestato, acceso presso una banca on-line priva di radicamento territoriale. Il giudice rimettente ha chiesto di individuare il giudice competente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, risalente e non contestato, secondo cui la truffa si consuma non quando il soggetto passivo assume l’obbligazione di datio, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Richiama sul punto Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429-01.
Nel caso esaminato, la truffa si è consumata mediante il trasferimento all’imputato della somma carpita con artifici e raggiri, avvenuto tramite bonifico istantaneo accreditato su un conto acceso presso una banca on-line, priva di radicamento territoriale. Applicando i principi richiamati, il reato si è consumato nel luogo in cui l’imputato ha appreso la somma: luogo, tuttavia, non noto.
È invece noto il luogo ove la persona offesa aveva effettuato il bonifico, rientrante nel circondario del Tribunale di Chieti. Tale condotta costituisce un segmento del reato, sicché trova applicazione la prima regola suppletiva dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.
La Corte valorizza la natura del mezzo di pagamento: l’utilizzo del bonifico istantaneo è situazione assimilabile a quella in cui la somma venga accreditata su una carta prepagata non dotata di IBAN. In tale ipotesi, secondo il principio affermato da Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962-01, si valorizza il luogo in cui la vittima esegue materialmente l’operazione di ricarica, poiché il passaggio di denaro è immediato e irreversibile: la somma risulta contestualmente sottratta alla vittima disponente e nella disponibilità dell’agente deceptor.
Ne consegue la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Chieti, con trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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