Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus carta docente (TAR Campania n. 229 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, integra il presupposto dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione ove perduri l’inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento alla esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna dell’amministrazione a erogare la prestazione nelle forme di legge e al pagamento delle spese.
La ricorrente espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione e che il titolo è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine dilatorio. Il Ministero si è costituito per resistere. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..
Il giudice accerta altresì il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e rileva che la sentenza è passata in giudicato.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. All’esito, l’amministrazione deve depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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