Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docenti (TAR Campania n. 232 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione non si sia conformata alla decisione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima dell’esecuzione forzata. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, nomina il commissario ad acta e, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte, calcolata negli interessi legali e contenuta nel tetto del 10% del dovuto.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2024/2025, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione e alle spese.

La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, è stata notificata all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario e la fissazione di una penale per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione al giudicato. Verifica quindi il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni, risultando decorso infruttuosamente.

Accertato che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, con prova da depositare mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni, curando l’allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Si precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Il TAR accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolandola negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. Assume come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando la Adunanza Plenaria n. 8/2021 sulla concorrenza del potere tra amministrazione e commissario. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo la Adunanza Plenaria n. 7/2019, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta del 50%, trattandosi di ricorso seriale, tenuto conto dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *