Silenzio della Prefettura sull’istanza di revoca del divieto di detenzione armi (TAR Campania n. 227 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. non contiene, di regola, un limite temporale di efficacia, ma non può essere considerato permanente. Al destinatario va riconosciuto un interesse giuridicamente protetto a ottenere, a distanza ragionevole di tempo, l’aggiornamento della propria posizione e, in caso di delibazione favorevole, la revoca dell’atto inibitorio, in un’interpretazione costituzionalmente orientata rispettosa del principio di buon andamento e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Ferma l’ampia discrezionalità dell’Autorità prefettizia, sull’istanza di revisione del privato grava il generale obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un divieto di detenzione armi adottato dalla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931 nel corso del 2017. Il provvedimento si fondava su una ritenuta carenza sopravvenuta del requisito di affidabilità, collegata a procedimenti penali definiti favorevolmente e, da ultimo, alla intervenuta riabilitazione.
Nel luglio 2025 il ricorrente presenta istanza di revoca del divieto. La Prefettura non vi dà riscontro. Il ricorrente impugna quindi il silenzio-inadempimento, chiedendo la declaratoria di illegittimità e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione resiste chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da una premessa interpretativa: il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S., pur privo di un termine di efficacia, non può essere permanente. Riconosce così in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto all’aggiornamento della posizione, ove sia decorso un ragionevole lasso di tempo, richiamando T.A.R. Piemonte n. 645/2023.
Tale lettura è costituzionalmente orientata e risponde al principio di buon andamento e ai correlati canoni di ragionevolezza e proporzionalità: la protrazione a tempo indeterminato del divieto non corrisponde ad alcun interesse pubblico.
Il Collegio tiene ferma l’ampia discrezionalità dell’Autorità prefettizia, cui spetta il prudente apprezzamento delle circostanze segnalate dall’interessato e di quelle acquisibili d’ufficio dalle forze di polizia, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5039/2014 e n. 1521/2014. La discrezionalità riguarda però il merito della valutazione, non l’an dell’obbligo di pronunciarsi.
Poiché è incontestata l’inerzia dell’amministrazione, opera il generale obbligo di provvedere sull’istanza di revisione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con richiamo a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 2859/2015.
Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e l’obbligo della Prefettura di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Resta la riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in complessivi € 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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