Impugnazione CILA inefficace esclusa per difetto di interesse (TAR Liguria n. 533 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione comunale dichiara l’inefficacia di una CILA, archiviandola o qualificandola come nulla, improcedibile o irricevibile, non ha valenza provvedimentale. Esso costituisce un mero avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la regolarità delle opere oggetto di segnalazione. Ne consegue che la sua impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, non essendo ontologicamente configurabile un provvedimento amministrativo di diniego, poiché la legge non attribuisce all’amministrazione il potere di inibire una CILA ma solo di esercitare i poteri sanzionatori successivi. L’eventuale attività edilizia abusiva resta disciplinata dai provvedimenti repressivi già adottati.

Il Fatto

Il proprietario di un compendio immobiliare, ricadente in zona gravata da vincolo paesaggistico e da vincolo derivante dalla presenza di un parco nazionale, presentava quattro comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) per interventi di sistemazione degli spazi esterni. Il Comune, ritenendo che tali opere fossero già state oggetto di una precedente istanza di condono edilizio definita negativamente e di un ordine di demolizione, dichiarava l’inefficacia delle CILA con altrettante note. Avverso tali note l’interessato proponeva ricorso, deducendo la violazione delle norme sul procedimento e sull’edilizia libera, nonché il difetto assoluto di attribuzione dell’amministrazione a inibire una CILA.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ad avviso del Collegio, la giurisprudenza più recente e condivisa qualifica l’atto con cui il Comune respinge o archivia una CILA come un atto non avente natura provvedimentale. Esso rappresenta un semplice avviso al privato circa l’irregolarità delle opere, privo di efficacia inibitoria e di esecutorietà, con la conseguenza che la sua impugnazione è ontologicamente inconfigurabile per l’inesistenza di un provvedimento amministrativo di diniego.

Il Collegio ha precisato che l’azione impugnatoria non può essere esperita, in quanto manca l’esercizio della funzione amministrativa di controllo sulla comunicazione che, invece, si concretizza solo in un momento successivo e attraverso i poteri sanzionatori. Nel caso di specie, il Comune si era limitato a richiamare precedenti provvedimenti di diniego di sanatoria e di ingiunzione al ripristino, i quali già disciplinavano la fattispecie controversa, rendendo palese che le note impugnate non introducevano alcuna nuova lesione.

La sentenza ha conseguentemente confermato che la tutela del privato, ove necessario, va azionata avverso gli atti lesivi realmente adottati, come l’ordine di demolizione. La declaratoria di inefficacia della CILA, non avendo natura provvedimentale, non è idonea a ledere autonomamente la posizione giuridica del ricorrente.

In ragione della soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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