Attività extra-istituzionale del vigile del fuoco e sanzione disciplinare: l’assenza di compenso non esclude l’illecito e il ne bis in idem non opera per fatti diversi (TAR Molise n. 357 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento da parte di un pubblico dipendente di un’attività extra-istituzionale, ancorché non remunerata, integra l’illecito disciplinare quando risulti accertata una partecipazione concreta e non occasionale all’attività di un’impresa facente capo a un familiare, in assenza della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. L’assenza di un compenso documentato non esclude la rilevanza disciplinare della condotta, atteso che la normativa di riferimento non subordina la configurabilità dell’illecito all’accertamento di un corrispettivo e che la prestazione gratuita, caratterizzata da un interesse patrimoniale o commerciale anche solo indiretto dell’agente, non è riconducibile a un atto di liberalità. Il principio del ne bis in idem sostanziale, applicabile anche al diritto amministrativo sanzionatorio secondo i criteri Engel, non opera quando la seconda sanzione concerne fatti diversi ed autonomamente valutabili rispetto a quelli già definiti con archiviazione.
Il Fatto
Un vigile del fuoco in servizio presso il Nucleo Cinofilo della Direzione Regionale del Molise veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver svolto, dal 2015 al 2021, attività extra-istituzionali presso una ditta individuale intestata alla moglie, operante nel settore dell’addestramento cinofilo, in assenza della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. Le indagini della Guardia di Finanza evidenziavano che il dipendente intratteneva rapporti commerciali con i fornitori della ditta e provvedeva materialmente all’addestramento dei cani per conto dell’impresa familiare.
All’esito del procedimento, conclusosi con l’audizione orale del dipendente assistito da un rappresentante sindacale, il Ministero dell’Interno irrogava la sanzione disciplinare pecuniaria pari all’importo di un’ora di retribuzione. Il dipendente impugnava il provvedimento innanzi al TAR Molise, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, carenti di legittimazione passiva, e ha dichiarato la tardività del deposito di memoria e documenti da parte dell’Avvocatura dello Stato, effettuato oltre i termini perentori di cui all’art. 73 cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il decreto sanzionatorio adeguatamente motivato, avendo l’Amministrazione dato conto dei presupposti di fatto, dell’iter logico seguito e delle ragioni del rigetto delle difese svolte dall’incolpato. Quanto alle dedotte carenze istruttorie, il Tribunale ha rilevato che la memoria difensiva e le dichiarazioni “a discarico” prodotte dal ricorrente erano prive di data certa, non sottoscritte o non trasmesse all’Amministrazione, e comunque non idonee a superare la convergenza degli elementi indiziari acquisiti.
Con riferimento alla censura di travisamento del fatto, il Collegio ha valorizzato il quadro indiziario complessivo — rapporti con fornitori, presenza alle consegne, coincidenza tra la specializzazione professionale del dipendente e l’attività della ditta della moglie, dichiarazioni dei clienti — ritenendolo idoneo a dimostrare una partecipazione concreta e non occasionale all’attività economica, e non già una mera vicinanza familiare. Ha inoltre richiamato un precedente disciplinare a carico del ricorrente, accertato con sentenza definitiva del medesimo TAR, quale ulteriore elemento di riscontro.
Quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem sostanziale, il Tribunale, richiamando i criteri Engel e la giurisprudenza della Corte EDU, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, ha escluso la duplicazione sanzionatoria attesa la diversità tra la fattispecie oggetto del precedente procedimento archiviato (collaborazione con associazione cinofila, 2015-2017) e quella qui contestata (attività per conto della ditta della moglie, protrattasi sino al 2021) — fatti ulteriori e autonomamente valutabili.
Infine, in relazione alla censura fondata sull’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, il Collegio ha chiarito che l’accertamento dell’illecito disciplinare non richiede la percezione di un compenso: rileva la prestazione lavorativa esterna non autorizzata, mentre l’attività gratuita svolta nell’interesse patrimoniale o commerciale, anche solo indiretto, dell’impresa familiare non è riconducibile a un atto di mera liberalità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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