Giudizio di ottemperanza per le spese liquidate al difensore antistatario (TAR Campania n. 190 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, quando esse siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Da tale statuizione nasce un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente, che legittima il primo a proporre in proprio il ricorso per l’ottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio medesimo, restando escluse quelle di precetto e delle procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione della sentenza con cui il TAR Campania aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, delle spese del giudizio liquidate in euro 200,00 oltre accessori. La sentenza è passata in cosa giudicata ed è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione debitrice.

Decorso il termine di legge senza che il Ministero abbia dato esecuzione, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. L’amministrazione si costituisce con atto di mera forma. Alla camera di consiglio il ricorso transita in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sola parte della sentenza relativa alle spese. Richiamando il proprio orientamento, il TAR afferma che da tale condanna nasce l’obbligo di corrispondere la prestazione pecuniaria, anche quando le spese siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Si instaura così un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, che legittima il primo a proporre autonomamente il giudizio di ottemperanza, per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione.

Il Tribunale esclude poi che il ricorrente sia creditore ai sensi della legge n. 89/2001: il titolo azionato è una sentenza del giudice amministrativo, per la parte relativa alla condanna alle spese. Il caso non rientra pertanto nella previsione dell’art. 5 sexies, comma 12 bis, legge n. 89/2001, cosicché non va disposta alcuna sospensione del giudizio.

Nel merito, la domanda è fondata. La sentenza è passata in giudicato, come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame; è stata notificata presso la sede reale del Ministero debitore ed è decorso il termine dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza esecuzione. Il TAR ordina quindi all’amministrazione di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Quanto alle spese successive al titolo, il Collegio ne circoscrive l’ambito: sono dovute solo quelle accessorie funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre non lo sono quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore. Esse vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, salve le eventuali spese di registrazione del titolo.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale designa sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Le spese del procedimento sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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