Sospensione cautelare respinta per sanzione disciplinare modesta e rieducativa (TAR Basilicata n. 8 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento disciplinare che irroga la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni va respinta quando la misura, di modesta afflittività rispetto alla gravità dei fatti addebitati, si sostanzi in un progetto rieducativo con obbligo di frequenza finalizzato ad attività alternative a contenuto educativo. In tale ipotesi, non è dimostrato un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente e la comparazione degli interessi evidenzia la preminenza dei valori pubblici presidiati dal provvedimento. La valutazione si svolge in base all’art. 55 cod. proc. amm..
Il Fatto
I genitori di un minore, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato dinanzi al TAR Basilicata il provvedimento disciplinare con cui il Dirigente Scolastico aveva comminato allo studente la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per giorni 15, a decorrere dal 07.01.2026. L’atto, emesso all’esito del procedimento disciplinare, era stato adottato sulla base del verbale del consiglio di classe del 17.12.2025. Con il ricorso gli istanti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento sanzionatorio, del verbale del consiglio di classe e di ogni altro atto presupposto, con riserva di motivi aggiunti. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Liceo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato la domanda cautelare alla luce dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., ossia il fumus boni juris e il periculum in mora. Sul primo profilo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il provvedimento impugnato è apparso resistere adeguatamente alle censure ricorsuali, sulla base delle evidenze documentali presenti agli atti e degli argomenti difensivi esposti dall’Amministrazione. La valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso non ha pertanto evidenziato profili di illegittimità sufficientemente probabili per l’accoglimento dell’istanza.
Quanto al pregiudizio lamentato, la Corte ha rilevato che non è stato dimostrato alcun persuasivo pregiudizio di natura grave ed irreparabile connesso all’esecuzione dell’atto impugnato. La misura disciplinare irrogata è stata qualificata di modesta afflittività, anche in rapporto all’oggettiva gravità dei fatti addebitati allo studente. A tale conclusione si giunge considerando che la sanzione non si sostanzia in un semplice allontanamento, ma si traduce in un progetto rieducativo predisposto nell’interesse stesso del minore, configurandosi come una sospensione con obbligo di frequenza finalizzata allo svolgimento di attività alternative a contenuto educativo.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che, in un’ottica comparativa, i valori pubblici presidiati dal provvedimento disciplinare prevalgano sull’interesse del ricorrente alla sospensione cautelare. La natura della sanzione, nel suo carattere educativo e non meramente punitivo, ha quindi determinato il rigetto dell’istanza cautelare. In ragione della natura delle questioni trattate, il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite della presente fase.
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Nota della Redazione
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