Procedura selettiva per contributi pubblici e necessaria prova di resistenza (TAR Lazio n. 14476 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive finalizzate all’erogazione di contributi pubblici, allorché la lex specialis preveda l’assegnazione del beneficio a tutti i soggetti che abbiano conseguito un punteggio minimo, fino a esaurimento dei fondi, la domanda di annullamento della graduatoria proposta dal concorrente utilmente collocato ma non beneficiario è inammissibile per carenza di interesse. L’esclusione del controinteressato non determina, infatti, l’automatico subentro del ricorrente, risultando necessario che questi superi la prova di resistenza, dimostrando che, all’esito dell’eventuale caducazione degli atti, potrebbe comunque conseguire l’utilità richiesta. Il superamento dei limiti dimensionali della domanda di partecipazione non costituisce causa di esclusione dalla procedura quando l’atto di indizione, nell’elencare tassativamente le cause di esclusione, non richiami la disposizione che fissa i predetti limiti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la graduatoria conclusiva della procedura selettiva «Roma creativa 365. Cultura tutto l’anno», sez. 1/A, indetta da Roma capitale e gestita da Zètema progetto cultura s.r.l., volta all’assegnazione di contributi finanziari per proposte culturali. La ricorrente, collocatasi in posizione utile ma non beneficiaria del contributo a causa dell’esaurimento dei fondi, contestava l’ammissione della società controinteressata, la quale, a suo dire, avrebbe presentato una proposta progettuale di tredici pagine in luogo delle sei prescritte dall’art. 5 dell’avviso. L’amministrazione capitolina si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione, ritenendola fondata. Ha osservato che la ricorrente qualificava erroneamente la procedura come una gara pubblica, nella quale l’esclusione del primo graduato determina il subentro del secondo. Nella specie, invece, l’avviso pubblico prevedeva l’erogazione dei contributi a tutti i progetti che avessero conseguito almeno 70 punti, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
La circostanza che fosse stata stilata una graduatoria in base ai punteggi non comportava, secondo il Tribunale, che l’eventuale esclusione della controinteressata potesse direttamente avvantaggiare la ricorrente. Il progetto della controinteressata aveva totalizzato 73 punti, mentre quello della ricorrente 70 punti. Tra le due posizioni si collocavano ulteriori 68 progetti, tutti con punteggio superiore a quello della ricorrente, che avrebbero beneficiato del contributo prima di quest’ultima. Ne conseguiva che, in assenza del superamento della prova di resistenza, la domanda era priva del requisito dell’interesse all’annullamento, non potendo apportare alcuna utilità concreta alla società (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 29).
Il Tribunale ha, altresì, rilevato che la censura di merito era comunque infondata. Il superamento dei limiti dimensionali della domanda non costituiva causa di esclusione, poiché l’art. 8 dell’avviso – che elenca tassativamente le ragioni di esclusione – non richiamava l’art. 5, relativo ai predetti limiti. L’esclusione per tale motivo avrebbe, pertanto, violato il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Inoltre, le indicazioni sul carattere tipografico e sull’impaginazione non rivestivano carattere imperativo, come evidenziato dall’allegato 3.1 dell’avviso, che ammetteva la possibilità di una diversa veste grafica. La valutazione della documentazione trasmessa dalla controinteressata, condotta con la necessaria flessibilità, dimostrava che le informazioni rilevanti non superavano le sei pagine prescritte, una volta esclusi gli spazi vuoti e le descrizioni dei campi.
Da ultimo, il Tribunale ha stigmatizzato la posizione della ricorrente, rilevandone il contrasto con il principio del venire contra factum proprium: applicando la medesima metodologia di conteggio delle pagine al progetto presentato dalla stessa ricorrente – includendo le tre pagine dedicate al piano di comunicazione – si sarebbe raggiunto un totale di nove pagine, superiore al limite dimensionale previsto dall’art. 5 dell’avviso. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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