Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 192 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo avverso una sentenza del giudice ordinario del lavoro, non impugnata e passata in giudicato, è ammissibile e fondato quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva. Sussistendo tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al dispositivo nel termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando al soddisfo o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza di una sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato in tre anni scolastici, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato. Notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione a mezzo PEC nel novembre 2024, non è stata eseguita. L’amministrazione si è costituita con mero atto di stile. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame dei presupposti dell’azione di ottemperanza, disciplinata dall’art. 114 del codice del processo amministrativo. Il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario, in forma esecutiva, notificata presso la sede reale dell’amministrazione a mezzo PEC il 20 novembre 2024.

Il passaggio in giudicato della sentenza è attestato da apposita certificazione di cancelleria del Tribunale di Napoli Nord del 22 novembre 2024. Il dato processuale è decisivo: manca un titolo definitivo idoneo a fondare l’ottemperanza in assenza di tale attestazione.

Quanto al profilo temporale, il Collegio rileva l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, convertito con legge n. 30 del 1997, dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il Ministero non ha provveduto all’esecuzione della condanna al pagamento della somma liquidata, oltre interessi.

Alla luce di tale quadro, il ricorso è fondato. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Per il caso di ulteriore inottemperanza, designa sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente competente del Ministero, con facoltà di delega, entro ulteriori sessanta giorni e a spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio riconosce altresì i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, parametrata all’interesse legale. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore: le astreintes svolgono funzione sollecitatoria e non risarcitoria. Esse cessano con l’eventuale insediamento del commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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