Abuso edilizio e indifferenza del titolo paesaggistico: demolizione legittima (TAR Campania n. 80 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio impone una considerazione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni, non dai singoli manufatti isolatamente considerati. In presenza di aree assoggettate a vincolo paesaggistico opera il principio di indifferenza del titolo edilizio: indipendentemente dal titolo richiesto e dalla natura pertinenziale o meno delle opere, si impone la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che la sanzione demolitoria è doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesistica. L’esecuzione di lavori idonei a trasformare lo stato dei luoghi in zona vincolata rende applicabile l’art. 32 d.P.R. n. 380/2001, qualificando l’intervento almeno come variazione essenziale, suscettibile di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Il responsabile del servizio urbanistica di un Comune costiero ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per un intervento realizzato su un fondo agricolo, consistente in pavimentazione in quadroni a secco, piatto doccia, un gazebo, opere di sistemazione esterne e un muretto sottoscarpa. L’intervento è stato sanzionato perché eseguito in assenza di titolo edilizio e paesaggistico.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza, deducendo la rilevanza meramente paesaggistica delle opere, la loro riconducibilità all’edilizia libera e la natura di semplice ombrellone del gazebo. Nella pendenza del giudizio hanno rimosso il piatto doccia, presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e una s.c.i.a. in sanatoria, poi rigettata dall’Amministrazione con provvedimento rimasto inoppugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la regola della visione complessiva delle opere: non è consentito scomporre una parte dell’intervento per negarne l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria, perché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme dei manufatti nel loro contestuale impatto. L’opera abusiva si identifica con riferimento al complesso immobiliare unitariamente considerato.
Su questa base il Tribunale applica il principio di indifferenza del titolo edilizio. In zona vincolata, qualunque intervento richiede la previa autorizzazione paesaggistica, a prescindere dal titolo edilizio e dalla natura pertinenziale delle opere. L’esecuzione di lavori che trasformano lo stato dei luoghi rende applicabile l’art. 32 d.P.R. n. 380/2001, con la qualificazione dell’intervento almeno come variazione essenziale, e dunque la demolizione ex art. 31.
Il Collegio verifica poi partitamente ciascun manufatto, escludendo che alcuno risulti assistito dal necessario titolo paesaggistico. Per la nuova pavimentazione è richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata; lo stesso vale per i muretti di cinta, non emergendo dalla documentazione fotografica muretti a secco esenti. Quanto al gazebo, l’estensione e la chiusura perimetrale su tutti i lati ne escludono la riconducibilità alle ipotesi di esenzione e di titolo semplificato previste per i manufatti aperti.
Il Tribunale dichiara quindi il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto al piatto doccia, ormai rimosso, e in parte infondato nel resto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, tenuto conto della mera difesa di stile dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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