Sdemanializzazione estingue la concessione demaniale e canone al giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 948 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di beni pubblici può avere ad oggetto esclusivamente beni del demanio o del patrimonio indisponibile del concedente. Ne consegue che la sdemanializzazione disposta ai sensi dell’art. 35 cod. nav. fa venir meno, con effetto ex nunc, ogni rapporto concessorio sul bene, compreso quello del privato che si assume titolare. Il subentro dell’ente locale nelle aree trasferite avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano, e dunque su beni ormai liberi da concessioni estinte. Le controversie sul quantum del canone di concessione o dell’indennità di occupazione sine titulo, avendo natura paritetica e involgendo diritti soggettivi patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società esercente attività economica su un’area del Comune di Rimini, ricompresa nell’ambito noto come “Triangolone”, impugna la concessione-contratto stipulata per l’anno 2020 e gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale che aveva disposto l’esclusione dell’area dal demanio marittimo e il trasferimento al patrimonio dello Stato.
Con otto successivi ricorsi per motivi aggiunti la società estende l’impugnazione agli atti di rinnovo annuale e biennale della concessione, alle determinazioni sui canoni, alla riduzione disposta per l’emergenza sanitaria e agli strumenti di pianificazione che inseriscono l’area nel “Parco del Mare”. Si costituiscono il Comune di Rimini, i Ministeri competenti e l’Agenzia del Demanio, chiedendo la reiezione dei gravami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le questioni di giurisdizione. Poiché le censure sul quantum del canone e dell’indennità di occupazione investono diritti soggettivi a carattere patrimoniale e un rapporto paritetico, esse esulano dalla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. e spettano al giudice ordinario. La stessa conclusione vale per le doglianze sulla riduzione del canone per l’emergenza Covid-19.
Nel merito, il Tribunale esclude che la concessione stipulata con lo Stato sia sopravvissuta alla sdemanializzazione. Poiché la concessione può avere ad oggetto solo beni demaniali o del patrimonio indisponibile, il passaggio dell’area al patrimonio disponibile ha fatto venir meno l’oggetto del rapporto, estinguendolo ex nunc. Il Comune è subentrato nello stato di fatto e di diritto delle aree, che era già quello di beni liberi da concessioni.
Il decreto di sdemanializzazione non è affetto dai vizi prospettati. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada a irregolarità non viziante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché l’area aveva perso le caratteristiche del demanio marittimo e l’esito non avrebbe potuto essere diverso. Né sussiste difetto di motivazione, risultando puntuale l’istruttoria. La mancata previsione di un indennizzo non determina l’illegittimità dell’atto, potendo l’interessato agire solo per l’indennità. La questione di costituzionalità dell’art. 35 cod. nav. è manifestamente infondata: nessun diritto di insistenza può vantare il concessionario.
Sono infondate anche le censure sull’inserimento dell’area nel patrimonio indisponibile comunale, sussistendo la destinazione oggettiva e soggettiva all’uso pubblico, e quelle sulla durata delle concessioni, rimessa alla discrezionalità dell’ente. Quanto alla scadenza del titolo, la clausola contrattuale ricalca l’art. 49 cod. nav., la cui compatibilità con l’art. 49 TFUE è stata confermata dalla CGUE, sentenza 11 luglio 2024, C-598/22. Le prescrizioni imposte ai concessionari risultano coerenti con l’obiettivo del “Parco del Mare”. I ricorsi sono pertanto in parte inammissibili e in parte infondati.
Nota della Redazione
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