Obbligo di concludere il procedimento sul silenzio del Sindaco (TAR Campania n. 8450 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco, anche nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, è tenuto a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato dall’istanza del privato che solleciti l’esecuzione delle ordinanze sindacali di messa in sicurezza adottate ex art. 54 del TUEL. L’inerzia dell’amministrazione non è giustificata dalla pendenza di procedimenti di repressione di abusi edilizi sugli immobili dei richiedenti, poiché il privato agisce per un interesse personale al rientro nella propria abitazione. Nel giudizio avverso il silenzio, il Ministero dell’Interno è privo di legittimazione passiva quando l’oggetto sia l’inerzia del Comune su poteri propri dell’ente.
Il Fatto
I ricorrenti hanno diffidato il Sindaco del Comune di Monte di Procida, anche nella qualità di Ufficiale di Governo, ad adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione alle ordinanze sindacali di messa in sicurezza di un fabbricato pericolante, adottate nel 2023, e a consentire il rientro nella piena disponibilità dell’unità abitativa oggetto di sgombero. Alla diffida, notificata nel marzo 2025, l’amministrazione non ha dato alcun riscontro mediante provvedimento espresso.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, e i controinteressati, che hanno chiesto il rigetto. Il Comune ha prodotto una relazione istruttoria, impugnata con motivi aggiunti, i quali sono stati prospettati come inammissibili per la natura non provvedimentale dell’atto; l’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione del Ministero dell’Interno, rilevando che oggetto del giudizio è esclusivamente l’inerzia serbata dal Comune sull’istanza volta a sollecitare l’esercizio di poteri che competono all’ente. Il Ministero è dunque privo di legittimazione passiva.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha osservato che, anche volendo attribuire alla relazione istruttoria il valore di un riscontro alla diffida, quanto addotto dall’amministrazione non vale a giustificare la mancata esecuzione delle ordinanze del 2023.
In primo luogo, il Comune ha rappresentato di non aver proceduto all’esecuzione in danno perché la parte intimata aveva prodotto un’attestazione del proprio tecnico di eliminato pericolo, subordinata a monitoraggio allo scadere dei sei mesi. Si tratta di atti risalenti al 2023 e il Comune non ha precisato quali ulteriori interventi siano stati eseguiti dopo tale scadenza. Permane pertanto l’obbligo dell’amministrazione di portare in esecuzione le proprie ordinanze, che non risultano oggetto di esercizio di poteri di autotutela.
In secondo luogo, il Collegio ha escluso che lo stato abusivo dell’immobile dei ricorrenti possa legittimare il mancato esercizio di poteri doverosi, poiché essi agiscono per un interesse personale al rientro nella propria abitazione. Le ordinanze di cui è chiesta l’esecuzione sono state adottate ex art. 54 del TUEL, sul presupposto dell’esistenza di un pericolo grave e immanente che non può dirsi eliminato.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Comune di dare riscontro alla diffida entro trenta giorni dalla pubblicazione, mediante adozione di un provvedimento espresso che assuma una determinazione sulle attività poste in essere ovvero motivi le ragioni del mancato procedere. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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