Cessata la materia del contendere dopo la revoca dell’esclusione dal bando alloggi (TAR Piemonte n. 1321 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento di esclusione da una procedura di assegnazione di alloggio sociale, con il conseguente inserimento dell’interessato in posizione utile in graduatoria, soddisfa pienamente l’interesse sostanziale azionato e determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina regionale che fissava il requisito di residenza o attività lavorativa pluriennale, intervenuta dopo l’adozione dell’atto, integra giusti motivi di compensazione delle spese quando l’amministrazione vi si era conformata e si è poi prontamente attivata per rimuovere l’atto in via di autotutela.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha escluso la sua domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, unitamente alla graduatoria e agli atti del relativo procedimento. L’esclusione è stata confermata anche in sede di ricorso amministrativo davanti alla Commissione Assegnazione Alloggi.
Il diniego si fondava sul difetto del requisito previsto dall’art. 3, comma 1, della L.R. 3/2010, ossia la residenza o lo svolgimento di attività lavorativa per almeno tre anni nel comune che emette il bando o nei comuni del medesimo ambito territoriale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 3, comma 1, lett. a, della stessa legge regionale, con eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio è intervenuta la Corte Costituzionale n. 147/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, della L.R. 3/2010 (come sostituito dall’art. 106, comma 2, della L.R. 19/2018), nella parte in cui subordinava l’accesso all’alloggio sociale al possesso di un certo numero di anni di residenza o di attività lavorativa nel territorio regionale e nel comune adito.
A fronte di tale pronuncia, la competente Commissione ha revocato, in data 12.12.2025, l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria provvisoria, collocandola con il punteggio di 9,6. La difesa ha quindi confermato in udienza la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Comune alle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la revoca dell’atto impugnato e la collocazione della ricorrente in posizione utile per il conseguimento dell’alloggio soddisfano pienamente l’interesse sostanziale azionato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17.07.2025, n. 6321).
Sulle spese, il Tribunale ha invece ravvisato giusti motivi di compensazione. Il Comune aveva adottato il provvedimento in conformità alla disciplina regionale allora vigente, dichiarata incostituzionale solo successivamente; inoltre, dopo l’intervento della Consulta, si è prontamente attivato per rimuovere in autotutela l’atto illegittimo, inserendo la ricorrente nella graduatoria dalla quale era stata esclusa. Il ricorso è stato pertanto definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e spese compensate.
Nota della Redazione
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