Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 8326 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina la concreta attribuzione dell’utilità riconosciuta. Il provvedimento giudiziale assume valore conformativo-ordinatorio: l’obbligo consiste nel far conseguire effettivamente il bene della vita già accertato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, va ordinata l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, va nominato fin d’ora il commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va determinata negli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo o commissariale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, ha agito innanzi al TAR Campania per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per due anni scolastici, con emissione dei relativi buoni elettronici di 500,00 euro per ciascun anno.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in via esecutiva, con decorso del termine dilatorio. Poiché l’Amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: il giudicato sulla sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Rileva altresì che non risulta alcuna effettiva esecuzione, poiché all’autorizzazione del Dirigente scolastico al pagamento non ha fatto seguito alcun provvedimento di liquidazione.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando e accreditando sulla Carta elettronica del docente la somma di 1.000,00 euro, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega, che si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.

Il collegio accoglie inoltre, nei limiti indicati, la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero di quello effettuato dal commissario. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021, precisando che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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