Revoca del contributo e territorialità dell’investimento in chiave funzionale (TAR Marche n. 745 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle misure agevolative il requisito della territorialità non può essere interpretato in senso meramente geografico, ma richiede una valutazione sostanziale e funzionale dell’effettivo radicamento dell’investimento nel territorio agevolato e del suo collegamento con le finalità del programma. La collocazione fisica dei beni al di fuori dell’area agevolata non giustifica, di per sé, la revoca del contributo, quando l’investimento sia gestito e controllato dalla sede dell’impresa ubicata nel cratere, secondo modalità note all’Amministrazione sin dalla domanda. Il provvedimento di revoca che si limiti al dato localizzativo, senza indagare la natura dell’investimento e l’assetto organizzativo, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. La dichiarazione non veritiera non integra causa di revoca quando non risulta necessaria ai fini dell’ottenimento del beneficio.

Il Fatto

La società ricorrente presentava domanda di agevolazione nell’ambito della misura B1.3.A del bando allegato all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, proponendo un progetto di acquisto di impianti pubblicitari digitali da installare a Milano e Bologna, con gestione e controllo dalla sede operativa di Ascoli Piceno, compresa nel territorio agevolato.

All’esito dell’istruttoria la domanda era ammessa a finanziamento con provvedimento di concessione del 10 novembre 2023. Dopo la richiesta del primo SAL, Invitalia avviava una verifica sulla localizzazione degli impianti e sulla veridicità della dichiarazione resa, comunicava il preavviso di revoca e adottava la delibera di revoca del 4 giugno 2025. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Invitalia. La revoca si fonda sulla dedotta insussistenza originaria del requisito di territorialità e sulla presunta non veridicità di dichiarazioni rese nella fase genetica del procedimento. Poiché non si contestano inadempienze del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, ma i requisiti di accesso al beneficio, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il riparto si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non del criterio della prospettazione (Cass. Sez. Un. n. 13992 del 2024).

È respinta anche l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio. I criteri dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. operano in logica di complementarietà: quando la potestà pubblicistica produce effetti diretti esclusivamente nella circoscrizione di un tribunale periferico, il criterio della sede cede a quello dell’efficacia spaziale. Nel caso di specie l’effetto diretto è la revoca delle agevolazioni alla società, che ha sede nella circoscrizione del TAR Marche.

Nel merito il ricorso è fondato. Il requisito della territorialità non può essere letto in senso meramente geografico, ma valutato in chiave sostanziale e funzionale, verificando l’effettivo radicamento dell’investimento e il suo collegamento con le finalità del programma. La semplice collocazione fisica dei ledwall fuori dall’area agevolata non basta a giustificare la revoca, in mancanza di una valutazione concreta sull’incidenza di tale circostanza rispetto agli obiettivi dell’intervento. Le modalità di realizzazione erano note a Invitalia, essendo descritte nell’allegato alla domanda di agevolazione. L’art. 6, comma 3, del bando, nell’inserire criteri quali la localizzabilità digitale, introduce elementi di flessibilità e impone all’Amministrazione un’indagine sull’effettivo carattere escludente della collocazione fisica di un bene controllato da remoto dalla sede aziendale.

Non convince neppure la contestazione della non veridicità della dichiarazione. La mendacità è affermata in modo apodittico e non risulta menzionata nel preavviso di revoca. L’istituto della decadenza per dichiarazione non veritiera non opera quando la dichiarazione contestata non sia necessaria ai fini dell’ottenimento del beneficio (Cons. Stato n. 3446 del 2016). Manca inoltre un’adeguata attività istruttoria. Il provvedimento è quindi viziato per difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione.

È fondato anche il terzo motivo. I presupposti della revoca erano già noti e valutati positivamente in fase istruttoria, essendo contenuti in una relazione allegata alla domanda. Manca ogni motivazione sul mutamento di giudizio, in violazione del legittimo affidamento e dei principi in materia di autotutela. Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento, fermo restando che l’Amministrazione potrà rideterminarsi una sola volta secondo il principio del one shot temperato. Nessuna pronuncia sulla domanda di risarcimento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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