Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 8299 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è fondato quando il titolo azionato sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, attestata da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato, applica la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza secondo l’art. 71 del medesimo d.P.R.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’erogazione della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria.
Rimasto inadempiuto l’obbligo, le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato. Hanno domandato la declaratoria di mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la documentazione versata in atti integra tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Rilevano, in particolare, la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Su queste basi il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto al commissario ad acta, il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 75 del 1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56.
L’istanza di liquidazione va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo non coincidente con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il deposito di atti e documenti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Collegio ha inoltre disposto il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura parametrata alla natura delle questioni, di non particolare complessità, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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