Obblighi TUSP sulle partecipazioni indirette tramite società quotata (TAR Veneto n. 107 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle pubbliche amministrazioni trovano applicazione anche quando la partecipazione sia detenuta o acquisita in una società quotata o in una società da questa controllata. La clausola di cui all’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 175/2016, riferendosi alle sole società quotate, non esonera gli enti soci dagli obblighi previsti dagli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. L’art. 21-bis della legge n. 287/1990 legittima l’AGCM a esperire, oltre all’azione di annullamento, l’azione avverso il silenzio, in forza del principio di atipicità delle azioni. L’acquisto indiretto perfezionato da una controllata di una società in house integra una decisione significativa, che gli enti soci sono tenuti a deliberare con motivazione analitica.
Il Fatto
L’AGCM ha proposto ricorso avverso l’inerzia di un Comune socio di una società a capitale interamente pubblico, che gestisce servizi pubblici secondo il modello dell’in house providing. Una controllata di tale società aveva acquisito l’intero capitale sociale di un’altra società, internalizzando l’attività di riparazione delle canalizzazioni fognarie.
L’Autorità aveva emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, contestando la mancata adozione e trasmissione delle delibere di approvazione dell’operazione. A fronte del riscontro negativo del Comune, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere e l’annullamento della nota di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria riconosciuta all’AGCM dall’art. 21-bis della legge n. 287/1990 non è circoscritta al solo rimedio impugnatorio. Il principio di atipicità delle azioni consente all’Autorità di contestare anche i comportamenti omissivi lesivi del medesimo interesse pubblico, coerenti con il bene giuridico protetto.
Quanto al merito, la questione si è concentrata sull’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. La disposizione si riferisce alle sole società quotate e non menziona le amministrazioni socie. Trattandosi di norma derogatoria, essa va interpretata in senso stretto: nessuna differenziazione è prevista, per gli adempimenti a carico degli enti soci, in base alla natura della società partecipata.
Il Collegio ha richiamato la legge delega n. 124 del 2015, che ha enucleato la distinzione tra tipi societari senza estendere l’esonero agli obblighi delle amministrazioni. Ne deriva che, in base agli artt. 7 e 8 del T.U.S.P., l’ente che acquisisce una partecipazione, anche indiretta, deve deliberare con la motivazione analitica dell’art. 5, trasmettendo l’atto all’AGCM e alla Corte dei conti.
L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto è perfezionato da una società in house. Pur essendo quotata, tale società conserva la propria natura e resta soggetta al controllo analogo dei Comuni soci. L’operazione costituisce quindi una decisione significativa, che gli enti devono assumere insieme, con la motivazione richiesta dalla legge. Il ricorso è stato accolto.
Nota della Redazione
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