Pubblicità ingannevole sull’origine italiana delle auto: legittima la sanzione Agcm (TAR Lazio n. 1570 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di prodotto “italiano” dipende dal luogo di fabbricazione e non dalla nazionalità del produttore né dall’ultima trasformazione rilevante ai fini doganali. Un’autovettura può dirsi italiana solo se materialmente plasmata in Italia, nel senso che la maggior parte del processo di generazione della stessa deve svolgersi nel territorio nazionale. È pertanto ingannevole la comunicazione commerciale che presenta come italiane vetture semplicemente rifinite in Italia e importate già complete e marcianti. La pratica commerciale aggressiva può configurarsi anche nella fase post-vendita, quando la condotta del professionista ostacola l’esercizio dei diritti del consumatore.
Il Fatto
La società ricorrente commercializza in Italia autovetture con due marchi, avvalendosi dal dicembre 2021 di un’incisiva campagna pubblicitaria fondata sull’italianità del prodotto e sul legame con il Molise. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’esito del procedimento PS12638, ha accertato due pratiche commerciali scorrette: la prima consistente nella rappresentazione ingannevole dell’Italia come luogo di produzione delle vetture; la seconda relativa all’inadeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e alla mancata assistenza post-vendita.
Con il provvedimento impugnato l’Autorità ha inibito la continuazione delle pratiche e comminato una sanzione amministrativa pecuniaria. La società ha proposto ricorso per l’annullamento, deducendo l’infondatezza delle contestazioni, vizi d’istruttoria e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la pratica relativa all’origine del prodotto. La ricorrente sosteneva che il riferimento alla “storia italiana” riguardasse solo il momento genetico del gruppo; che in Molise avvenisse l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell’art. 60 cod. doganale Ue, con conseguente correttezza dell’indicazione dell’Italia come paese di origine; e che i messaggi avessero sempre indicato l’Asia come sede produttiva.
La tesi non è accolta. La mera nazionalità del soggetto non conferisce la medesima qualità al prodotto, perché la nazionalità di questo dipende dal luogo di fabbricazione: un prodotto è italiano nella misura in cui è creato, trasformato e lavorato in Italia, non soltanto ideato. L’autovettura deve essere materialmente plasmata nel territorio nazionale, dovendosi qui svolgere la maggior parte del processo di generazione. Nel caso concreto, nello stabilimento molisano sono state effettuate solo minime rifiniture su veicoli completi e marcianti, sicché le enfatiche comunicazioni facenti leva sull’italianità appaiono ingannevoli. Il richiamo al codice doganale è fuori fuoco, poiché la qualifica tributaria non è traslabile nel campo consumeristico.
Quanto all’aggancio, il professionista ha l’onere di fornire tutte le informazioni rilevanti sin dal primo contatto: né l’eventuale possibilità di reperire altrove i dati necessari può scriminare, perché imporrebbe al consumatore un insostenibile onere di ricerca autonoma.
Passando alla seconda pratica, il Tribunale esclude la tardività dell’avvio dell’istruttoria, richiamando l’interpretazione secondo cui le disposizioni invocate non prescrivono termini decadenziali; dopo l’archiviazione, l’Autorità conserva il potere di riaprire l’istruttoria in presenza di elementi sopravvenuti o rivalutando le priorità di intervento.
È respinta anche la censura sull’imputazione: la società è risultata direttamente coinvolta nell’infrazione, avendo fornito un contributo agevolatore ai sensi dell’art. 5 legge n. 689/1981, applicabile per il richiamo dell’art. 27, comma 13, cod. cons.. Quanto agli eventi eccezionali invocati, il Tribunale osserva che i ricambi, come le vetture, sono fabbricati in Cina e trasportati via nave: se la società è riuscita ad aumentare le vendite, non si comprende perché l’analogo trasporto dei pezzi sarebbe stato condizionato da tali eventi. La condotta è sussumibile nella fattispecie: la pratica aggressiva va intesa come indebito condizionamento, avendo indotto il consumatore ad acquistare senza il pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali. Infine, la sanzione è congrua, parametrata su afflittività e deterrenza, e legittimo è il diniego delle attenuanti. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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